Prededucibilità del credito del professionista solo se il concordato è aperto (Cass. civ. Sez. 1 n. 4395 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito del professionista che ha prestato la propria attività di assistenza tecnica per l’accesso al concordato preventivo è prededucibile ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall. nel successivo fallimento solo se la prestazione, valutata secondo un giudizio ex ante, sia stata funzionale alle finalità della procedura minore e sempre che il debitore sia stato ammesso al concordato ex art. 163 l. fall. L’ammissione costituisce presupposto indispensabile, ancorché non sufficiente, per il riconoscimento della prededuzione. L’improcedibilità della domanda ex art. 161, comma 6, l. fall. esclude in radice la prededucibilità. La motivazione che ammetta crediti professionali al passivo senza indicare la natura e l’entità delle prestazioni eseguite e senza fornire elementi sulla loro parziale prova è affetta da vizio di motivazione apparente, ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
Alcuni creditori ammessi al passivo del fallimento di una società proponevano opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall., contestando l’ammissione di taluni crediti professionali. Il Tribunale adito riduceva parzialmente i crediti dei professionisti, ammettendoli tuttavia in prededuzione, e confermava integralmente il credito di uno di essi. Gli opponenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la mancanza di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo, mai apertasi, e il successivo fallimento, nonché la natura apparente della motivazione posta a fondamento dell’accoglimento parziale delle insinuazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto i motivi di ricorso concernenti la prededucibilità dei crediti dei professionisti. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 42093 del 2021, ha precisato che la prededuzione del credito del professionista incaricato di redigere gli atti per l’accesso al concordato presuppone non solo la funzionalità della prestazione alle finalità della procedura, ma anche l’effettiva ammissione del debitore al concordato stesso. Nel caso di specie, la domanda ex art. 161, comma 6, l. fall. era stata dichiarata improcedibile e il concordato non era mai stato aperto: ne consegue che il presupposto indispensabile per la prededuzione non si era verificato.
La Corte ha altresì rilevato che l’ammissione parziale dei crediti dei professionisti era fondata su una motivazione meramente apparente. I giudici di merito avevano affermato che le attività risultavano “solo in parte provate” o “in linea di massima” eseguite, senza tuttavia specificare la natura delle prestazioni, la loro entità, né gli elementi probatori idonei a giustificare la riduzione alla metà del credito. Tale carenza integra la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., configurandosi l’anomalia motivazionale della mancanza assoluta di motivazione, come delineata dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Quanto al credito del professionista il cui ammontare era stato integralmente confermato, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso: il Tribunale aveva specificamente indicato le prestazioni svolte, consistenti nella rappresentanza in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e nell’assistenza in un procedimento di stima dell’azienda, accertando in fatto la prova dei fatti costitutivi del credito dalla documentazione in atti. Tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha accolto il primo, terzo, quinto e sesto motivo, dichiarato assorbito il secondo e inammissibile il quarto. Ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Ragusa in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese. I ricorrenti sono stati condannati alla refusione delle spese processuali relative al rapporto con il professionista il cui credito è stato confermato.
Nota della Redazione
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