Decadenza NASpI anche per attività autonoma preesistente alla domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7707 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla fruizione della NASpI prevista dall’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 si applica anche quando l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale sia stata iniziata prima della presentazione della domanda amministrativa per la prestazione. Rileva unicamente la contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività. In tal caso, il termine di un mese per la comunicazione del reddito presunto, ex art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, decorre dalla data di presentazione della domanda di NASpI. L’applicazione della decadenza non integra un’ipotesi di analogia vietata dall’art. 14 disp. prel. c.c., ma costituisce il risultato di un’interpretazione estensiva del combinato disposto degli artt. 10 e 11, che tiene conto dell’intenzione del legislatore ai sensi dell’art. 12 disp. prel. c.c.
Il Fatto
Un lavoratore subordinato, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale, presentava domanda di NASpI. Al momento della richiesta, egli era già titolare di una partita Iva, aperta ancor prima dell’instaurazione dell’ultimo rapporto di lavoro. L’assicurato ometteva di comunicare all’Istituto, entro il termine di legge, il reddito che presumeva di ricavare da detta attività autonoma, pur essendo la partita Iva ancora attiva.
L’INPS negava la prestazione, rilevando la decadenza. Il Tribunale rigettava la domanda del lavoratore; la Corte d’appello, invece, accogliendo il gravame, riteneva la decadenza inapplicabile al caso di attività preesistente, in quanto le norme in materia di decadenza non sarebbero suscettibili di applicazione analogica. Avverso tale sentenza, l’INPS proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, richiamato il quadro normativo, rammenta che l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 impone al percettore di NASpI che intraprenda un’attività autonoma di informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo presunto. Il successivo art. 11, lett. c) sancisce la decadenza per l’ipotesi di inizio dell’attività senza la prescritta comunicazione.
La questione interpretativa concerne l’applicabilità della decadenza quando l’attività autonoma risulti antecedente alla domanda di prestazione. Il Collegio aderisce all’orientamento già espresso da Cass. n. 846 del 2024 e da Cass. n. 1053 del 2024, cui si sono uniformate le successive pronunce (Cass. nn. 4742, 4740, 3596 e 2398 del 2025). L’espressione “entro un mese dall’inizio dell’attività” va riferita, per il percettore di NASpI, alla data di inizio della concomitanza tra indennità e attività, che coincide con la presentazione della domanda amministrativa quando l’attività sia preesistente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
La Corte esclude che tale ricostruzione integri un’estensione analogica della norma decadenziale. Richiamando Cass. n. 11543 del 2024, osserva che la fattispecie dell’attività preesistente è implicitamente considerata dal legislatore: la norma, nell’imporre la comunicazione “entro un mese dall’inizio dell’attività”, non ha inteso distinguere tra attività iniziata prima o dopo la domanda, sicché l’applicazione della regula juris della decadenza costituisce un’interpretazione estensiva coerente con l’intenzione del legislatore (principio del minus dixit quam voluit). Non sussiste pertanto alcun contrasto con l’art. 14 disp. prel. c.c.
L’ordinanza impugnata ha errato affermando l’inapplicabilità della decadenza. Tuttavia, la Corte d’appello non ha esaminato la questione, devoluta dal lavoratore, relativa alla prova dell’effettivo inizio dell’attività autonoma, dedotta dall’apertura della partita Iva. Trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito, la Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia.
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Nota della Redazione
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