Preclusioni istruttorie e prova del fatto nuovo sopravvenuto (Cass. civ. Sez. III n. 22276 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le preclusioni istruttorie non si estendono ai fatti sopravvenuti. La parte che, dopo la loro maturazione, alleghi e documenti un fatto nuovo compiuto successivamente, non incontra alcun ostacolo processuale, perché le decadenze riguardano le allegazioni e le prove riferibili alla situazione anteriore. La rimessione in termini, invece, presuppone un incombente che si doveva e poteva compiere e che non è stato compiuto per una ragione impediente: essa è logicamente estranea all’introduzione nel processo del fatto nuovo e alla prova della sua verificazione. Ne segue che il giudice di merito, ammessa la produzione del documento attestante la registrazione tardiva del contratto, non deve fondare la decisione sull’istituto della rimessione in termini.

Il Fatto

Il titolare di una farmacia aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato intimato il pagamento di canoni relativi a un contratto di comodato oneroso. Il Tribunale di Udine aveva dichiarato la nullità del contratto per violazione dell’obbligo di registrazione, ritenendo inammissibile la documentazione prodotta a comprova dell’assolvimento, perché intervenuta dopo le preclusioni istruttorie.

La Corte d’appello di Trieste aveva riformato la decisione, reputando acquisibile la prova di una registrazione avvenuta in epoca successiva alle preclusioni e richiamando, in via ulteriore, la rimessione in termini. Il ricorrente ha quindi investito la sentenza di legittimità, deducendo la violazione delle norme che disciplinano le produzioni documentali e la rimessione in termini; la controparte ha resistito con ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta un unico motivo, con cui si censura l’ammissibilità della produzione documentale compiuta dopo la maturazione delle preclusioni, contestando la riconduzione della fattispecie alla rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod. proc. civ. Il motivo è rigettato.

Il passaggio centrale è netto: le preclusioni non possono riguardare i fatti sopravvenuti. Poiché la registrazione dedotta si era verificata dopo lo spirare dei termini istruttori, la sua allegazione e la relativa documentazione restano fuori dall’area delle decadenze. Il primo giudice aveva perciò errato nel negare la produzione sul presupposto che le preclusioni fossero ormai maturate.

La Corte distingue poi il piano dell’ammissibilità da quello della valutazione. Il problema del significato del fatto nuovo introdotto oltre le preclusioni è questione successiva, che attiene alla rilevanza del fatto sull’oggetto del contendere; e ciò vale a maggior ragione quando il compimento del fatto non è vietato dalla legge, ma è consentito dall’ordinamento, come nel caso della registrazione.

Quanto alla rimessione in termini, la Corte ne afferma l’estraneità alla materia: essa opera quando un incombente doveva e poteva essere compiuto e non lo è stato per una causa impediente, logica del tutto diversa da quella dell’introduzione del fatto sopravvenuto e della prova della sua verificazione. L’ulteriore motivazione dei giudici di merito sul punto è quindi superflua, oltre che intrinsecamente scorretta.

Un ulteriore rilievo completa il percorso: con il motivo non è stata proposta alcuna critica sulla ritenuta idoneità della registrazione tardiva a escludere le conseguenze della nullità per il passato, né sulla debenza dei canoni anteriori. Questa questione non è esaminabile, coerentemente con il principio ribadito dall’ordinanza n. 8208 del 2025.

Il rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello incidentale condizionato. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 5456 del 2009, per cui il ricorso incidentale della parte vittoriosa nel merito su questioni pregiudiziali o preliminari va esaminato solo in presenza di un interesse attuale, che sussiste unicamente in caso di fondatezza del ricorso principale. Essendo intervenuta la decisione del giudice di merito sulla questione investita dall’incidentale, il mancato accoglimento del principale fa venir meno l’interesse. Segue la condanna della ricorrente principale alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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