Motivazione apparente e convalida del trattenimento dello straniero richiedente asilo (Cass. civ. Sez. I n. 11513 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È dunque denunciabile in cassazione la sola anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, coincidente con la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Nel giudizio di convalida del trattenimento, l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 impone al giudice di pace un decreto motivato: è perciò nulla l’ordinanza che si limiti a formule stereotipate, omettendo ogni disamina delle difese e della questione di competenza legata all’applicazione del Regolamento UE n. 604/2013.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era stato fotosegnalato in un altro Stato membro, dove aveva presentato domanda di protezione internazionale. Trasferitosi in Italia, veniva sottoposto a controllo e, tramite EURODAC, emergeva il precedente. Il medesimo giorno gli veniva notificato un decreto di espulsione con contestuale decreto di trattenimento presso un C.P.R.
All’udienza di convalida la difesa eccepiva l’incompetenza del giudice di pace e l’inespellibilità dello straniero richiedente protezione in altro Stato membro. Il giudice di pace convalidava comunque il trattenimento. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 112 cod. proc. civ., 13 e 14, commi 3 e 4, d.lgs. n. 286/1998, all’art. 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE e all’art. 111, comma 6, Cost., prospettando la motivazione apparente del provvedimento di convalida. Il ricorrente deduce che il decreto impugnato non offre alcuna risposta alle censure difensive, in particolare a quella relativa alla manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto.
Il Collegio ritiene fondato il motivo. Il consolidato orientamento di legittimità, qui condiviso, esclude che il semplice difetto di sufficienza della motivazione assuma rilievo; resta invece denunciabile l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione e desumibile dal testo del provvedimento.
Nella specie ricorre il vizio di motivazione apparente: essa, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Il riferimento è all’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che impone la convalida con decreto motivato, come ribadito da una serie di precedenti richiamati dalla Corte.
Il giudice di pace si è limitato a una motivazione stereotipata e apodittica, che richiama i presupposti di legge senza esaminare le difese, senza esplicitare le ragioni di condivisione delle argomentazioni dell’amministrazione e senza affrontare la questione di competenza legata al Regolamento Dublino III. La decisione è dunque inficiata dal vizio di nullità, restando assorbito il secondo motivo.
Il provvedimento impugnato, decidendo nel merito, va cassato senza rinvio, poiché il trattenimento non è stato validamente prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti. Quanto alle spese, essendo il ricorrente ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato e soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione: il compenso andrà liquidato dal giudice di pace di Torino ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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