Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 16481 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che si traduce in vizio di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ. nei soli casi di mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e di motivazione perplessa o incomprensibile. È apparente la motivazione che, pur materialmente presente nel documento, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento seguito dal giudice. Nel processo tributario la nullità è denunciabile anche con riferimento all’art. 36, comma 2, n. 4) d.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale corrispondente al citato art. 132.

Il Fatto

L’Ufficio notificava a una contribuente un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione, ai fini IRPEF, la plusvalenza realizzata nell’anno 2012 per effetto della vendita di un terreno sito in zona qualificata edificabile. La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso e rideterminava la plusvalenza imponibile in misura pari alla metà di quella accertata. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, respingendo sia l’appello principale dell’Amministrazione finanziaria sia quello incidentale della parte privata.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per difetto di motivazione, la violazione delle norme sul giudizio e l’errata applicazione delle disposizioni in materia di plusvalenze. La contribuente rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., e lo ritiene fondato. Il collegio ricostruisce il perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, ormai limitato alle sole ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa o incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza o contraddittorietà del ragionamento.

La Corte richiama la nozione consolidata di motivazione apparente: quella che, pur riconoscibile materialmente come parte del provvedimento, non rende percepibili le ragioni della decisione e risulta obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice per la formazione del convincimento, senza che all’interprete possa essere lasciato il compito di integrarla con congetture.

Nel caso di specie la CTR aveva confermato la decisione di primo grado senza confrontarsi con le articolate censure dell’appellante, puntualmente esposte nella parte narrativa della sentenza. Il collegio regionale si era limitato ad affermare che la rideterminazione appariva condivisibile in ragione del diverso pregio dei terreni edificabili, della necessità di considerare le spese incrementative e della disomogeneità del fondo rispetto al prezzo unitario fissato dall’Ufficio.

Per la Corte tali enunciati sono astratti e generici. La Commissione non chiarisce perché non meritasse accoglimento il motivo sull’applicazione del combinato disposto degli artt. 67, comma 1, lettera b), e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, né spiega per quale ragione l’ubicazione in zona agricola del fondo giustificasse il dimezzamento della plusvalenza. Non indica né quantifica i costi incrementativi non considerati dall’Ufficio e non precisa in quale misura e secondo quali criteri avrebbe dovuto essere determinato il corrispettivo.

La pronuncia impugnata prescinde dunque da una reale disamina delle doglianze e si risolve in una sequenza di proposizioni assertive e anapodittiche, sì da integrare la denunciata nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4) d.Lgs. n. 546 del 1992. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti. La Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *