Vizi della cartella impugnabili solo con l’atto successivo realmente notificato (Cass. civ. Sez. 5 n. 7080 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione di una sentenza tributaria è apparente quando, pur essendo materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico del giudice; integra invece un’error in procedendo la motivazione contraddittoria, mentre la semplice motivazione insufficiente non è sindacabile in sede di legittimità. In materia di riscossione, l’impugnazione c.d. “recuperatoria” di cui all’art. 19, comma 3, del d. Lgs. n. 546/1992 consente di far valere i vizi di un atto non notificato solo impugnando l’atto successivo realmente notificato, individuato secondo un preciso rapporto di consequenzialità logica, temporale e materiale; una volta che tale atto successivo sia divenuto definitivo, i vizi dell’atto presupposto non possono essere dedotti con l’impugnazione di un ulteriore atto della procedura, come l’intimazione di pagamento, pena l’incertezza del rapporto tributario.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento, successiva a pregresse cartelle, contestandone la notificazione. La Commissione tributaria provinciale accoglieva l’eccezione di prescrizione quinquennale. In appello, l’Ufficio vedeva accolto il proprio gravame, con rigetto dell’appello incidentale del contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i motivi dal secondo al quarto, incentrati sulla mancata notifica della cartella di pagamento e sulle conseguenze sulla intimazione. Ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata dal Riscossore. Il pignoramento presso terzi, notificato a mani proprie in data 12 maggio 2011, faceva espresso riferimento alla cartella di pagamento quale titolo esecutivo fondante la pretesa. Gli ipotetici vizi della notificazione della cartella avrebbero dovuto essere dedotti, ai sensi dell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. Lgs. n. 546/1992, in sede di impugnazione del pignoramento regolarmente notificato, e non in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento ricevuta il 30 ottobre 2017.
La Corte ha chiarito che la preclusione dell’impugnazione c.d. “recuperatoria” di atti prodromici divenuti definitivi opera al di fuori delle ipotesi di legge relative alla mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili. La consequenzialità tra atti deve essere identificata con precisione, colpendo solo l’atto successivo realmente notificato, per evitare una situazione di assoluta incertezza del rapporto tributario. Nel caso di specie, tale consequenzialità sussisteva sia come successione logica, sia come successione temporale, sia come presupposizione materiale, essendo l’azione esecutiva finalizzata a soddisfare la pretesa espressa nella cartella.
Quanto al quinto motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 2946 cod. civ. e dell’art. 20, comma 3, del d. Lgs. n. 472/1997, la Corte lo ha rigettato, rilevando che la prescrizione era stata interrotta dal pignoramento notificato in data 22 maggio 2015. Il primo motivo, concernente la motivazione apparente della sentenza impugnata, è stato infine dichiarato infondato: l’affermazione della CTR secondo cui la cartella risultava regolarmente notificata, ancorché sintetica, era idonea a rendere noto l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
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Nota della Redazione
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