Motivazione apparente della CTR e omesso esame delle questioni sul redditometro (Cass. civ. Sez. V n. 2194 del 22.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione meramente apparente, e quindi nulla ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, la sentenza della commissione tributaria regionale che confermi la decisione di primo grado mediante mero richiamo per relationem, senza illustrare, neppure in sintesi, le ragioni del rigetto e senza esaminare le questioni controverse. Il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi su tutte le censure prospettate dalla parte, anche quando le ritenga infondate, e non può limitarsi a selezionare alcune soltanto delle questioni, omettendo di spiegare perché le altre siano state disattese. In tema di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, la mancata considerazione dei redditi del coniuge, dei contributi pubblici e dell’accesso a mutui vizia la motivazione, che risulta apodittica e incompleta in relazione al complessivo oggetto del giudizio.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria, procedendo ai sensi dell’art. 38, quarto comma, del Dpr n. 600 del 1973, accertava in via sintetica il maggior reddito conseguito dalla contribuente nell’anno 2007, in considerazione del possesso di beni indice e di spese per incrementi patrimoniali. Dopo aver somministrato il questionario ed esaminato gli esiti, notificava l’avviso di accertamento.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso. La CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, confermava la decisione di primo grado. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la nullità della sentenza, la violazione di legge e il vizio di motivazione. L’Agenzia resisteva con controricorso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto la tesi dell’inammissibilità. Il ricorso non mira a ottenere un nuovo esame nel merito, ma censura il fatto che numerose questioni controverse non siano state affatto affrontate dai giudici di merito. I tre motivi, connessi, sono trattati congiuntamente perché tutti contestano che la CTR non abbia pronunciato sull’intero oggetto del giudizio.
La sentenza d’appello si limita ad affermare che i primi giudici hanno adeguatamente vagliato tutti gli elementi fondamentali della fattispecie, senza però illustrare che cosa abbia affermato la decisione della CTP né perché i suoi argomenti debbano condividersi. Il richiamo per relationem, così operato, non consente neppure di comprendere quali fossero tutte le questioni oggetto del giudizio.
Il giudice del gravame seleziona alcune sole delle questioni e le esamina lacunosamente. In ordine all’autovettura, afferma che l’Ufficio ne aveva escluso le spese legate al possesso, ma non chiarisce quando, come e con quali effetti ciò sia avvenuto, mentre dalla documentazione le spese di manutenzione risultano addebitate. Quanto alle censure d’appello, la CTR non ne espone neppure in sintesi il contenuto, e la parte era invece legittimata a riproporle e a ottenerne una pronuncia esplicita.
La Corte rileva che la ricorrente aveva segnalato con chiarezza l’illegittimità dell’accertamento per mancato superamento dello scostamento del 25%, la titolarità di impresa agricola con percezione di contributi pubblici a fondo perduto, e la necessità di considerare il reddito del coniuge. Su tutti questi profili la CTR non motiva. Non chiarisce neppure perché abbia ritenuto legittimo l’incremento di reddito in considerazione dell’accesso a due mutui, istituto che riceve particolare considerazione ai fini dell’accertamento sintetico, come affermato da Cass. sez. VI-V n. 31124 del 2018 e Cass. sez. V n. 4797 del 2017.
La motivazione risulta pertanto incompleta, apodittica e meramente apparente in relazione al complessivo oggetto del giudizio. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio e regoli le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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