Motivazione apparente e giudizio tributario: la CTR decide su un accertamento inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 16495 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
E’ affetta da motivazione apparente, e determina nullita’ della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la decisione del giudice tributario di appello che argomenti su una fattispecie di accertamento induttivo di ricavi mai posta in essere dall’Ufficio, senza esaminare i reali recuperi contestati. Il sindacato di legittimita’ sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La motivazione che non rende percepibile il fondamento della decisione rispetto al reale thema decidendum viola altresi’ il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il Fatto
La societa’ contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per il periodo d’imposta 2009, recante maggiori IRES, IRAP e IVA. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto il ricorso. L’appello dell’Ufficio era stato rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. La societa’ ha resistito con controricorso. La questione approda in legittimita’ per verificare se la sentenza di appello abbia deciso sul piano dell’accertamento effettivamente contestato.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati unitariamente perche’ attinenti alla medesima questione sotto profili diversi, sono stati accolti. La Corte ha rilevato che il giudice di appello ha offerto una motivazione incongrua rispetto alla domanda e ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Dall’avviso impugnato risultava, per autosufficienza, il recupero di IVA per euro 14.753,00, connesso all’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, e il disconoscimento di componenti negativi indebitamente dedotti per euro 11.989.597,71. La CTR, invece, ha argomentato sulla differente fattispecie dell’accertamento induttivo di ricavi non dichiarati, estranea al caso concreto.
Il giudice di appello si e’ soffermato sulla ricostruzione del reddito di impresa e delle operazioni imponibili, disattendendola per asserita mancanza di prova dell’effettiva operativita’ della societa’. Argomenti del tutto inconferenti rispetto ai recuperi effettivamente contestati.
La Corte ha richiamato il consolidato insegnamento secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimita’ sulla motivazione e’ circoscritto al solo minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nella mancanza della motivazione, nella motivazione apparente, nella manifesta ed irriducibile contraddittorieta’ e nella motivazione perplessa od incomprensibile, purche’ il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014).
Nel caso di specie la motivazione resa e’ solo apparente, perche’ non rende percepibile il fondamento della decisione e le argomentazioni addotte sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito rispetto al reale thema decidendum (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016). Il ricorso e’ stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.