Inammissibile il ricorso sulla particolare tenuità del fatto e sulle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. VII n. 4979 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, qualora l’imputato, anche se non gravato da precedenti penali specifici, abbia commesso più reati della stessa indole, ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio puniendi, quand’anche ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; un siffatto apprezzamento è censurabile in sede di legittimità solo ove la motivazione sia evidentemente illogica.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato la propria condanna, contestando sotto due profili la decisione di merito. Da un lato, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; dall’altro, censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte, chiamata a verificare la correttezza del percorso argomentativo dei giudici di appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII rileva anzitutto che il motivo concernente la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e reiterativo. La Corte d’appello aveva correttamente escluso l’istituto sulla base dei plurimi precedenti per il reato di furto a carico dell’imputato.
Il Collegio richiama il principio di diritto per cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile, ai sensi del terzo comma della disposizione, quando l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, risulti di particolare tenuità (Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 11/01/2018, Rv. 271863). Il dato dei precedenti specifici, dunque, assume rilievo ostativo all’operatività della causa di non punibilità.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la censura sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche non è consentita in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, individuata a pagina 3 della sentenza impugnata.
La Suprema Corte richiama quindi il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269).
Alla luce di tali rilievi, il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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