Concordato in appello e preclusione in cassazione solo per legalità pena (Cass. pen. Sez. 4 n. 13286 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del procedimento con il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., con riguardo a questioni anche rilevabili d’ufficio alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. L’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo ricorso per cassazione ogni diversa doglianza, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Il ricorso è ammissibile soltanto se si deducono motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Il Fatto
Con sentenza del 21 maggio 2025, la Corte d’appello di Lecce riformava parzialmente la sentenza di primo grado, riducendo le pene inflitte alla maggior parte degli undici imputati, definendo le relative posizioni con concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Due imputati, invece, rinunciavano ai soli motivi in punto di responsabilità, e per uno di essi la condanna alla pena di anni venti di reclusione veniva confermata. Avverso la sentenza d’appello proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione alla mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione delle sanzioni sostitutive e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Quanto al ricorso di colui che aveva rinunciato all’impugnazione dopo la proposizione, è stata dichiarata l’inammissibilità per intervenuta rinuncia, ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Per i ricorrenti che avevano definito la propria posizione con il concordato in appello, la Corte ha richiamato il principio per cui la definizione del procedimento con tale rito, con riguardo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. In tali casi, il giudice di appello non deve motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, essendo la cognizione limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Il ricorso in cassazione è quindi ammissibile solo se si deducono motivi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia.
Con specifico riferimento alla censura volta a contestare la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, la Corte ha precisato che, in caso di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d’ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive in assenza di esplicita richiesta delle parti, non sussistendo alcun obbligo di pronunciarsi sul punto. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla disparità di trattamento rispetto alla pena applicata al coimputato, il Collegio ha escluso che il giudice sia gravato dell’onere di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, dovendo definire il trattamento sanzionatorio sulla base di parametri individuali.
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Nota della Redazione
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