Inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di rinnovazione della notifica non adempiuta (Cass. civ. Sez. 5 n. 16459 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione qualora la parte ricorrente, dopo aver ottenuto dalla Corte un termine per il rinnovamento della notifica del ricorso nei confronti di un soggetto legittimato a contraddire, non provveda all’adempimento né si costituisca il contraddittorio. L’estinzione della società per cancellazione dal Registro delle imprese non elide l’onere di instaurare il contraddittorio nei confronti dei soci, successori nella posizione processuale della società estinta.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per IRES, IRAP e IVA relative agli anni 2006 e 2007, sostenendo l’irritualità della notifica. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo invalide le notifiche eseguite dall’agente della riscossione. Avverso tale decisione, l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione, notificandolo anche ai soci della società, nel frattempo cancellata dal Registro delle imprese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso era stato notificato, tra gli altri, a uno dei soci nella sua qualità di socio e liquidatore della società estinta. Tuttavia, le notifiche iniziali non erano andate a buon fine per l’irreperibilità del destinatario. Con una precedente ordinanza, la stessa Corte aveva disposto il rinnovamento della notifica del ricorso nei confronti di tale soggetto, assegnando alla ricorrente un termine perentorio di sessanta giorni per provvedere.
L’agente della riscossione, tuttavia, non ha ottemperato a tale adempimento. In assenza di una valida notifica e della conseguente costituzione del contraddittorio, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. La mancata rinnovazione della notifica, pur essendo stata ordinata d’ufficio, ha impedito la regolare instaurazione del giudizio di legittimità nei confronti di una parte necessaria.
La Corte ha infine precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, in ragione della mancata costituzione degli intimati.
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Nota della Redazione
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