Operazioni oggettivamente inesistenti: presunzioni e onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. V n. 1870 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’utilizzo di una fattura emessa da soggetto privo di qualsiasi organizzazione economica e sconosciuto al fisco integra un quadro indiziario idoneo a fondare la presunzione di inesistenza oggettiva dell’operazione. Il giudice di merito può trarre dagli elementi del processo verbale di constatazione le prove presuntive della natura fittizia del fornitore, valutandole globalmente ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972. Spetta poi al contribuente, che invochi la detrazione, assolvere l’onere della prova contraria sull’effettività dell’operazione, non potendosi prospettare una violazione delle regole di riparto, ma solo una rivalutazione delle prove riservata al giudice del merito.
Il Fatto
Una società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2013, emesso all’esito di un processo verbale di constatazione. L’Ufficio contestava l’utilizzo di una fattura, per un importo di 65.000,00 euro, emessa da una società ritenuta priva di struttura e riferibile a operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente recupero di maggiore IVA e irrogazione di sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 24 maggio 2022, accoglieva l’appello dell’Ufficio, qualificando il fornitore come cartiera e rilevando che la contribuente non aveva assolto all’onere della prova contraria. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, denunciavano la motivazione apparente della sentenza di appello, per essersi il giudice appiattito sulle risultanze istruttorie senza vagliare le difese della contribuente. La Corte li ha ritenuti infondati. L’apparenza della motivazione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è predicabile solo quando il percorso logico del giudice non sia in alcun modo ricostruibile. Il giudice di appello non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti: è sufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione, dovendosi intendere implicitamente rigettate le argomentazioni incompatibili.
Il terzo motivo contestava la violazione degli artt. 2729 cod. civ. e 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che gli indizi tratti dal verbale non fossero gravi. La Corte ha respinto la censura, osservando che il giudice di appello ha accertato che la fattura proveniva da un fornitore privo di organizzazione, sconosciuto al fisco, e dunque qualificabile come cartiera: elementi ritenuti prove presuntive sufficienti a ricostruire il quadro indiziario circa l’inesistenza dell’operazione sottostante.
Il quarto motivo lamentava la violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633/1972, 168 Dir. 2006/112/CE e 2697 cod. civ., assumendo che il giudice avesse mal distribuito l’onere probatorio. La Corte lo ha dichiarato inammissibile: non si discuterebbe del riparto della prova, ma della sua concreta valutazione. Il ricorrente, pur deducendo formalmente una violazione di norme di legge, mirava in realtà a una rivalutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
Da qui il principio della surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito, richiamando il precedente delle Sez. VI n. 8758 del 2017. Il ricorso è stato così rigettato, con condanna alle spese di 4.300,00 euro e con il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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