Trasferimento dei dipendenti ANAS: polizza sanitaria non entra nell’assegno ad personam (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17429 del 28.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di trasferimento dei dipendenti dall’ANAS al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il versamento del premio della polizza di assistenza sanitaria integrativa non conserva autonoma rilevanza retributiva. La funzione del premio è logicamente condizionata alla vigenza del rapporto assicurativo, che cessa con il trasferimento, ed è assorbita dall’analoga copertura assicurativa di cui i lavoratori godono presso la Cassa di Previdenza e Assistenza dipendente ministeriale. Il mantenimento di quel valore economico, mentre i lavoratori fruiscono di altra e diversa copertura, trascende la funzione dell’assegno ad personam, volta unicamente a evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento. Ne consegue il rigetto della domanda di conservazione della polizza sanitaria goduta presso l’ANAS.
Il Fatto
Due dipendenti, già in servizio presso l’ANAS e trasferiti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a far data dall’1.10.2012, agivano in giudizio per il riconoscimento del diritto alla conservazione, negli importi originariamente percepiti, del premio di produzione e dell’indennità di rischio, nonché al rinnovo della polizza di assistenza sanitaria integrativa prevista dall’art. 48, comma 7, CCNL ANAS 2002-2005, goduta prima del trasferimento.
Il Tribunale di Bolzano accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, confermava la decisione, riconoscendo all’emolumento natura retributiva, fissa e continuativa, e dunque rilevante ai fini della determinazione dell’assegno ad personam riassorbibile. Avverso tale pronuncia il Ministero proponeva ricorso per cassazione, limitato alla sola statuizione relativa al rinnovo della polizza sanitaria.
La Motivazione della Corte
Il Ministero denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 48, comma 7, e 77 CCNL ANAS 2002-2005 e dell’art. 3 Cost., contestando la qualificazione dell’assicurazione sanitaria come emolumento a carattere fisso e continuativo. Ad avviso del ricorrente, l’assicurazione non è compresa nell’elenco allegato al contratto collettivo nazionale che individua le componenti fisse e accessorie del trattamento retributivo dei dipendenti ANAS, e trova nel rapporto di lavoro una mera occasione contingente di fruizione.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamandosi espressamente all’orientamento già accolto in Cass. n. 20955/2024. Da tale indirizzo discende che, con il trasferimento dei dipendenti al Ministero, il versamento del premio da parte di ANAS S.p.A. non ha più ragion d’essere per la cessazione del rapporto assicurativo, la cui funzione è assorbita dall’analogo beneficio di cui i lavoratori possono godere per il futuro tramite la Cassa di Previdenza e Assistenza dipendente ministeriale.
Il ragionamento non nega la funzione retributiva del pagamento del premio. Essa, tuttavia, è logicamente condizionata dalla vigenza della polizza. Il mantenimento di quel valore economico, mentre i lavoratori fruiscono di altra e diversa copertura assicurativa, trascende la funzione dell’assegno ad personam, che è quella di evitare la reformatio in peius del trattamento economico in occasione e a causa del trasferimento, come già affermato in Cass. n. 22626/2023.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, non necessitando ulteriori accertamenti, con il rigetto della domanda relativa all’assicurazione sanitaria goduta presso l’ANAS. Quanto alle spese, ha disposto la compensazione tra le parti per i due terzi di quelle dei giudizi di merito, in ragione del solo parziale accoglimento dell’originaria domanda, ponendo il residuo a carico del Ministero e liquidando l’intero in euro 3.500,00 per il primo grado e euro 3.500,00 per l’appello; ha inoltre compensato per l’intero le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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