Motivazione apparente e sindacato di legittimità nelle misure di prevenzione (Cass. pen. Sez. I n. 34717 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione non comprende il vizio di motivazione, ma la sola violazione di legge. È pertanto sindacabile esclusivamente la mancanza del percorso giustificativo della decisione, ovvero la motivazione apparente o inesistente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Il travisamento della prova per omissione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., resta estraneo al giudizio di legittimità, salvo che abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo talmente erroneo da trasfondersi in motivazione apparente. Nel procedimento di prevenzione è legittima l’importazione dei dati cognitivi della sentenza penale di condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, idonei a dimostrare il parametro legale dell’appartenenza di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, in assenza di elementi che ne neutralizzino il valore dimostrativo.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, in sede di prevenzione, ha respinto l’appello avverso la decisione che aveva applicato al ricorrente la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni, con divieto di soggiorno nel comune di residenza, per pericolosità qualificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011. La misura era stata sospesa per la detenzione dell’interessato in sede cautelare penale.

Il giudice di merito ha valorizzato il legame funzionale del ricorrente con un sodalizio mafioso e le sopravvenienze del correlato giudizio penale, conclusosi con condanna per partecipazione ad associazione mafiosa ed estorsione. Ha inoltre ritenuto non necessaria l’assunzione dei mezzi di prova richiesti dalla difesa. Avverso il decreto il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo il diniego di rinnovazione istruttoria, la carenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e l’asserita inattualità della pericolosità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Muove dalla premessa che, per espresso dettato normativo, il ricorso per cassazione avverso le decisioni in sede di prevenzione non ricomprende il vizio di motivazione, ma la sola violazione di legge.

Da tale limite deriva il perimetro del sindacato: è censurabile solo la mancanza del percorso giustificativo, intesa come testo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, nel procedimento di prevenzione, il travisamento della prova per omissione è estraneo al giudizio di legittimità, salvo che abbia investito plurime circostanze decisive ignorate o ricostruite in modo da sfociare in motivazione apparente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. II n. 20968 del 06.07.2020, Rv. 279435). Nel caso concreto le argomentazioni del provvedimento impugnato risultano chiare e ancorate a dati di fatto, ciò che esclude la motivazione apparente.

Il primo motivo è generico, perché non chiarisce come il diniego di parziale rinnovazione istruttoria abbia inciso sul fondamento storico della ricostruzione del rapporto tra il ricorrente e l’associazione. La Corte di merito ha fatto congruo riferimento alla decisione di condanna nel correlato giudizio penale: si tratta di legittima importazione di dati cognitivi idonei a dimostrare il parametro legale dell’appartenenza, in assenza di elementi neutralizzanti delle prove raccolte in sede penale.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: la difesa prospetta la valenza antagonista degli elementi di cui chiedeva l’acquisizione senza confrontarsi con le evidenze che hanno fondato la sentenza di condanna, e sollecita una rivalutazione di profili in fatto estranei al giudizio di legittimità. Quanto al terzo motivo, la contiguità temporale tra le condotte partecipative e la definizione del procedimento rende logica e insindacabile la motivazione sull’attualità della pericolosità e sulla durata e tipologia della misura. La misura resta sospesa per lo stato di detenzione, con necessaria rivalutazione della pericolosità al momento della esecuzione (Corte cost. n. 291 del 2013 e successiva ricezione legislativa).

All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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