Motivazione apparente e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 11095 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione apparente, e dunque la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la decisione che, pur materialmente esistente come parte del documento, non rende percepibili le ragioni del decidere perché composta da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Il requisito della motivazione, richiesto dall’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, nel processo tributario, dall’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, non è soddisfatto quando il giudice si limiti ad enunciare il giudizio di valutazione delle argomentazioni e delle prove, senza descrivere il processo cognitivo che lo ha condotto a quella conclusione. Il vizio è escluso quando si traduca in un mero difetto di sufficienza della motivazione e deve emergere immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il Fatto

La struttura sanitaria ricorrente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a imposte dirette per l’anno di imposta 2009. Dopo lo sgravio operato dall’Amministrazione, l’unica posta ancora in contestazione era data dal recupero della somma di euro 463.575,00.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato nel resto l’appello della struttura, ritenendo che l’asserita duplicazione di quanto dichiarato nel quadro ST del 770/2009 rispetto al 770/2008 si risolvesse in una mera affermazione di parte non dimostrata. Contro tale decisione la struttura ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, proposto per motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è stato ritenuto fondato, con assorbimento del secondo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo.

La Corte ha ricostruito la nozione di vizio motivazionale richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e, tra le successive, Cass. n. 22598 del 2018 e Cass. n. 6626 del 2022. La mancanza di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ricorre quando la motivazione manchi del tutto oppure, pur formalmente presente, sia svolta in modo talmente contraddittorio da non potersi riconoscere come giustificazione del decisum. L’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

La Corte ha poi valorizzato il contenuto dinamico della dichiarazione motivazionale, richiamando Cass. n. 32980 del 2018, Cass. n. 15964 del 2016 e Cass. n. 1236 del 2006: il giudice non può limitarsi ad enunciare il giudizio, perché questo costituisce il solo contenuto statico della motivazione, ma deve descrivere il percorso cognitivo attraverso il quale è pervenuto alla decisione.

Nel caso concreto, la struttura aveva dedotto un errore materiale in dichiarazione, per aver impropriamente riportato nella dichiarazione del 2009 un importo riferito a debito dell’anno 2008, con duplicazione conseguente, depositando a comprova la dichiarazione dell’anno precedente, il versamento già operato e la relativa documentazione contabile. Su tale deduzione i giudici di appello si erano limitati alla apodittica conclusione che la duplicazione fosse mera affermazione di parte non dimostrata.

Da qui l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento del secondo e la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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