La permuta IVA comprende prestazioni di servizi e attività agricole (Cass. civ. Sez. 5 n. 9035 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la permuta non costituisce un’operazione unica ma una pluralità di operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazione, con applicazione della relativa disciplina a ciascuna di esse. In forza dell’art. 11 d.P.R. n. 633/1972, la nozione tributaria di permuta è ampliata rispetto a quella civilistica di cui all’art. 1552 c.c., potendo lo scambio avere ad oggetto anche prestazioni di servizi, incluse le attività agricole di coltivazione e manutenzione del fondo. Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mira a una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito è inammissibile.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate determinava maggiori imponibili ai fini Irpeg, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2003, in relazione a ricavi non fatturati. L’accertamento traeva origine da un contratto con cui la società, in cambio della coltivazione dei terreni e della raccolta di olive da cedere ai proprietari, riceveva la cessione dei frutti pendenti di terreni coltivati a noccioleto e agrumeto.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, qualificando il contratto come affitto di fondo rustico. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, riconducendo l’operazione allo schema della permuta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione degli artt. 1571 e 1615 c.c. e della legge n. 203/1982, sostenendo la natura di affitto di fondo rustico del negozio. Il motivo è stato dichiarato inammissibile sotto distinti profili: la censura mirava a una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito, attività sottratta al sindacato di legittimità; la ricorrente non aveva trascritto né allegato il testo della scrittura privata, con evidente difetto di specificità.
Quanto alla censura di illogicità della motivazione, la Corte ha chiarito che l’orientamento di legittimità sulla permuta quale pluralità di operazioni indipendenti — richiamato da Cass. n. 1605/2023 — attiene alla tassazione delle reciproche prestazioni e non esclude il carattere unitario dell’operazione, elemento coessenziale alla permuta stessa.
La Corte ha inoltre respinto la tesi secondo cui l’assenza di effetti reali escluderebbe la natura permutativa dell’operazione. L’art. 11 d.P.R. n. 633/1972 estende la nozione di permuta anche allo scambio tra beni e servizi e tra servizi, sicché le attività di coltivazione e manutenzione dei fondi, aventi un autonomo valore economico, integrano il corrispettivo della cessione dei frutti.
Il secondo motivo, concernente la dedotta insussistenza dei presupposti oggettivo e soggettivo dell’Iva, è stato parimenti ritenuto inammissibile e infondato. La Corte ha precisato che il concreto esercizio di un’attività rientrante tra quelle dell’imprenditore agricolo, in forza di obbligazioni contrattualmente assunte, può integrare il presupposto oggettivo dell’imposta. Quanto al presupposto soggettivo, le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. sono esercizio d’impresa ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 633/1972; le società a responsabilità limitata si considerano in ogni caso esercenti impresa.
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Nota della Redazione
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