Motivazione contraddittoria se ignora le fatture sui costi di riparazione (Cass. civ. Sez. II n. 21161 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da insanabile contraddittorietà la motivazione della sentenza che, da un lato, rigetta l’eccezione di inadempimento per indeterminatezza del numero dei guasti e del costo degli interventi di riparazione e, dall’altro, dà atto della produzione in giudizio delle fatture relative ai costi sostenuti per quegli stessi interventi, omettendone completamente la valutazione. Il vizio di motivazione apparente o contraddittoria è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e non già come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il giudice di merito, una volta accertata l’esistenza di vizi della merce, non può trascurare gli elementi documentali prodotti dalla parte per determinarne il numero e il controvalore, dovendo valutarli ai fini della decisione sull’opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Fatto
Una società in liquidazione si opponeva al decreto ingiuntivo con cui una società in amministrazione straordinaria le aveva intimato il pagamento di una somma per fatture scadute relative a forniture di schede elettroniche. L’opponente deduceva l’esistenza di un accordo avente ad oggetto la costruzione e la fornitura delle schede, eccependo vizi e difetti della merce e chiedendo l’accertamento del proprio maggior credito risarcitorio, con compensazione rispetto al credito ingiunto.
Il Tribunale dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione, qualificando la difesa come domanda riconvenzionale. La Corte d’Appello di Ancona, in parziale accoglimento, respingeva l’eccezione di improcedibilità e, nel merito, rigettava l’opposizione, ritenendo non provato l’esatto numero dei guasti, il numero degli interventi giustificati dal vizio e il relativo costo. La società opponente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Investita del secondo motivo, la Corte lo esamina con priorità. La censura è formalmente dedotta come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ma il Collegio ne riqualifica il contenuto, riconducendolo al profilo della motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il nodo è la coerenza interna della decisione di seconde cure. La Corte territoriale aveva dato atto dell’esistenza di problemi tecnici su alcune schede, addebitabili a vizi delle stesse, pur in presenza di lacunose risultanze istruttorie. Aveva poi escluso la prova dell’esatto numero dei guasti, del numero degli interventi giustificati dal vizio, del costo effettivo di ciascun intervento e della ricostruzione contabile del rapporto tra schede acquistate e schede difettose.
Su questo punto il Collegio rileva la contraddittorietà. La sentenza impugnata, da un lato, rigetta l’eccezione dell’opponente per indeterminatezza del numero dei guasti e del costo degli interventi; dall’altro, dà atto della produzione in giudizio delle fatture emesse e onorate dalla stessa opponente, relative ai costi sostenuti per quegli interventi riparativi. Di tali fatture la motivazione omette però completamente la valutazione, anche solo al fine di determinare il numero delle schede risultate difettose.
La decisione è dunque affetta da insanabile contraddittorietà. Il giudice di merito, una volta riconosciuta l’esistenza dei vizi, non può dichiarare indeterminato il danno senza esaminare la documentazione che la parte ha prodotto proprio per quantificarlo. La Corte accoglie pertanto il secondo motivo, cassa la sentenza e rinvia alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il primo motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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