Risarcimento in appello dei danni sopravvenuti e limiti del sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 3 n. 7275 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile in appello la domanda di risarcimento dei danni maturati dopo la sentenza di primo grado, purché si tratti di danni della stessa natura e dipendenti dal medesimo titolo già fatto valere in primo grado. L’onere della prova, che grava sulla parte richiedente, può essere assolto anche mediante presunzioni, quando la causa del danno sia idonea a produrre effetti lesivi continui e periodici e la situazione di fatto sia rimasta invariata. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al “minimo costituzionale”, non essendo denunciabile il semplice difetto di sufficienza, mentre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo se manca qualsiasi provvedimento su una domanda o eccezione di merito. Il giudice d’appello deve decidere in base agli atti legittimamente a sua disposizione, secondo il principio di disponibilità delle prove.
Il Fatto
La società, proprietaria di immobili adibiti ad attività commerciale, conveniva in giudizio il Comune, lamentando l’inadempimento dell’obbligo, assunto mediante convenzione urbanistica, di realizzare un percorso pedonale essenziale per la valorizzazione del complesso immobiliare. Il Tribunale accertava l’inadempimento e condannava l’amministrazione al risarcimento dei danni.
La Corte d’Appello, dopo aver confermato con sentenza parziale la statuizione sulla responsabilità, rideterminava il quantum risarcitorio, riconoscendo anche voci di danno verificatesi dopo la pronuncia di primo grado. Il Comune proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi; la società resisteva con controricorso e depositava memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il primo motivo, relativo alla ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni sopravvenuti, richiamando il principio per cui essa è ammissibile in appello se i danni sono della stessa natura e dipendono dal medesimo titolo. Specifica che l’onere probatorio può essere assolto anche mediante presunzioni quando la causa sia idonea a produrre effetti lesivi continui e periodici e la situazione di fatto sia rimasta invariata. Nel caso concreto, il giudice di merito ha accertato la perdurante inadempienza, sicché la decisione è conforme ai principi; le critiche residue sono giudicate dirette a sollecitare un nuovo esame del fatto, estraneo al giudizio di legittimità.
Il secondo e il terzo motivo, concernenti rispettivamente la motivazione apparente e l’omessa pronuncia sulle osservazioni alla c.t.u., sono dichiarati inammissibili. Quanto al primo, il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; il ricorrente evoca però vizi riferiti al contenuto dell’ordinanza istruttoria, ossia elementi estrinseci rispetto alla sentenza. Quanto al secondo, l’omessa pronuncia è configurabile solo per domande o eccezioni di merito, non per mere questioni processuali; inoltre, la Corte rileva che la stessa sentenza impugnata dà atto dell’assenza di contestazioni alla consulenza tecnica, sicché la censura è assertiva.
Il quarto motivo, sulla violazione di plurime leggi speciali in tema di abusi edilizi, è inammissibile per genericità, non essendo indicate le affermazioni della sentenza in contrasto con le norme invocate. La Corte osserva che il ricorrente, sotto la formale invocazione della violazione di legge, sollecita una nuova valutazione della qualificazione degli abusi come difformità inidonee a incidere sul valore degli immobili.
Il quinto motivo, relativo alla decisione in assenza delle produzioni della parte appellante, è infondato. La Corte ribadisce che, se l’appellante omette di depositare il fascicolo entro il termine, il giudice decide sugli atti disponibili, secondo il principio di disponibilità delle prove. Nella specie, la decisione è fondata sulle risultanze della c.t.u. e non sulle produzioni omesse, essendo la responsabilità già accertata con sentenza parziale passata in giudicato.
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Nota della Redazione
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