Omessa pronuncia sulla domanda extracontrattuale subordinata: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. 3 n. 14056 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., è inconfigurabile quando la questione o l’eccezione non espressamente trattata risulti superata e travolta dalla soluzione di un’altra questione che ne presupponga, come antecedente logico-giuridico, l’irrilevanza o l’infondatezza; la reiezione implicita è allora censurabile solo come violazione di legge o difetto di motivazione. La delegazione di pagamento è uno schema negoziale causalmente neutro, utilizzabile anche in assenza di preesistenti rapporti di debito tra delegante e delegato o tra delegante e delegatario, potendo fondarsi su crediti non liquidi ed esigibili o su crediti futuri. È nulla, per violazione dell’art. 112 c.p.c., la sentenza che ometta di pronunciarsi sulla domanda di danno fondata sulla responsabilità extracontrattuale, proposta in via subordinata, quando il giudice del merito l’abbia erroneamente ricondotta alla sola domanda contrattuale.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto in giudizio una notaia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la distrazione di somme che le aveva consegnato e che la professionista aveva indebitamente restituito a terzi. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, escludendo la sussistenza di un contratto di deposito tra le parti e qualificando la ricorrente come mera delegata al pagamento per conto di una società, nei cui confronti soltanto la notaia aveva assunto obblighi contrattuali.
La Corte d’appello aveva confermato la decisione, reputando la ricorrente estranea a ogni relazione diretta con la notaia e dichiarando inammissibile la domanda di danno proposta sul presupposto della natura extracontrattuale della responsabilità, ritenuta nuova. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha dapprima esaminato il primo motivo, con cui si denunciava l’omessa pronuncia sulla tesi della non applicabilità dello schema della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c.. La Corte ha ritenuto la censura infondata, richiamando il principio per cui la reiezione implicita di una tesi difensiva non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è censurabile solo come violazione di legge. Nel merito, ha affermato che la delegazione è uno schema a causa generica, potendo essere utilizzata anche in mancanza di un debito del delegato verso il delegante, purché sussista un rapporto di provvista o di liberalità. Ha quindi escluso che la mancanza di un previo debito della società delegante verso la notaia infici la correttezza della qualificazione operata dai giudici di merito.
Il secondo motivo, concernente il preteso obbligo della notaia di accertare personalmente la qualità di delegata della ricorrente, è stato ritenuto infondato: la Corte ha valorizzato il giustificato affidamento della professionista, fondato sulla documentazione e sul comportamento complessivo della ricorrente, apparsa effettivamente partecipe dello schema negoziale. Il terzo motivo, con cui si invocava la responsabilità da contatto sociale qualificato, è stato dichiarato palesemente infondato, in quanto la Corte territoriale aveva implicito escluso siffatta qualificazione, ricostruendo diversamente il rapporto trilaterale.
È stato invece accolto il quarto motivo, con cui si deduceva l’omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità extracontrattuale, formulata in via subordinata e alternativa a quella contrattuale. L’esame diretto degli atti ha rivelato che la domanda era stata effettivamente proposta, ancorché non qualificata espressamente come aquiliana: sia il primo giudice sia il giudice d’appello l’hanno erroneamente trascurata come tale, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. Ne consegue la cassazione sul punto, con rinvio al giudice di merito per l’esame della domanda. Il quinto e il sesto motivo, relativi alla violazione della normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 e all’art. 17, sono stati assorbiti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1269 c.c. – Delegazione di pagamento
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato