Indeducibilità dei costi e valutazione unitaria del quadro indiziario (Cass. civ. Sez. V n. 1724 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la non deducibilità di un costo può essere fondata su un coacervo indiziario che non si esaurisce nel solo profilo della antieconomicità dell’operazione, ma comprende ulteriori elementi, quali l’utilizzo di una partita IVA cessata e lo svolgimento, da parte dell’emittente, di un’attività avulsa da quella dedotta. La censura che valorizzi esclusivamente il singolo indizio dell’antieconomicità non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ed è, pertanto, inammissibile. Il giudizio sulla scelta e sulla valutazione degli elementi di prova, così come l’esame della documentazione prodotta a sostegno della deducibilità, è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge. Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice del merito.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto indeducibili i costi relativi a compensi corrisposti a un’impresa individuale, recuperando maggiori IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha rigettato il ricorso.

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza depositata il 28 marzo 2017, ha respinto l’appello del contribuente, ritenendo adeguato il quadro indiziario offerto dall’Ufficio. Il giudice di appello ha considerato il contratto contrario al criterio di economicità, le fatture recanti una partita IVA cessata e l’attività dell’emittente non coerente con il procacciamento di affari dedotto, giudicando irrilevante la regolarità della contabilità. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’Ufficio intimato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. valorizzando la sola antieconomicità del contratto. La Corte rileva che il ricorrente non coglie la ratio decidendi: la sentenza impugnata ha escluso la deducibilità sulla base di un coacervo indiziario nutrito non solo dalla dedotta antieconomicità, ma anche da ulteriori elementi, la cui pregnanza non è stata censurata.

Il giudice di appello ha infatti valorizzato, oltre all’antieconomicità, il fatto che le fatture riportassero una partita IVA cessata e che l’emittente svolgesse un’attività economica avulsa dal procacciamento di affari. Tali circostanze hanno consentito di ritenere le fatture inattendibili come fonte di costi deducibili.

Il motivo è parimenti inammissibile nella parte in cui deduce la scarsa pregnanza degli elementi indiziari, non analiticamente indicati: si tratta di un giudizio volto a sindacare la scelta e la valutazione delle prove, che spetta al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione quale violazione di legge. Negli stessi termini è incensurabile il preteso difettoso esame della documentazione prodotta a sostegno della deducibilità dei costi. Estranea alla ratio decidendi è anche la questione relativa al superamento della inerenza quantitativa anziché meramente qualitativa.

Il secondo motivo è inammissibile. La Corte osserva, in disparte l’inammissibilità per «doppia conforme» ex art. 348-ter cod. proc. civ., che il motivo non illustra il giudizio di decisività del dedotto fatto storico: non è stato chiarito quale sarebbe stato l’esito del giudizio di appello ove il giudice avesse fondato la decisione unicamente sugli ulteriori elementi indiziari. Il giudicato interno, del resto, non è riconducibile a un fatto storico-naturalistico.

Il terzo motivo è infondato. Il vizio di motivazione apparente può essere predicato solo ove la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice del merito (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto indeducibile il costo da provvigioni perché le fatture di acquisto sono state giudicate inattendibili: percorso logico sintetico, ma compiuto e comprensibile. Il ricorso è dunque rigettato, con nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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