Motivazione apparente vizia la decisione se non rende percepibili le ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 21636 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur materialmente esistente, consta di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, così da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento; omogenea è la motivazione perplessa o incomprensibile, che integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza. Non è invece più sindacabile in sede di legittimità la mera motivazione insufficiente o l’omesso esame di singoli elementi istruttori, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione. Nel processo tributario, ai sensi dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso è inammissibile solo se la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente, e non quando essa sia desumibile da altri elementi dell’atto.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava a una società contribuente un avviso di pagamento per accise relative agli anni 2013-2014, contestandole di essere responsabile dell’evasione per essere stata coinvolta in attività illecite, consistenti nella sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’imposta su ingenti quantitativi di prodotti alcolici ricevuti da due fornitori, che avevano anche emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale, in riforma, lo riteneva ammissibile e riconosceva l’estraneità della contribuente alla truffa, escludendo che dovesse rispondere dell’evasione contestata. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ai quali la società resisteva con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si denunciava l’omessa pronuncia sull’eccepito difetto di petitum del ricorso introduttivo, è dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. La ricorrente non ha dedotto di avere prospettato la censura nei gradi di merito, indicando gli atti e i luoghi in cui la questione sarebbe stata affrontata: la doglianza risulta così proposta per la prima volta in sede di legittimità. Inoltre, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito, non anche di eccezioni pregiudiziali di rito.

Il secondo motivo, relativo alla ritenuta validità di un ricorso non sottoscritto dal difensore, è infondato. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992 va interpretato restrittivamente, dovendosi limitare le sanzioni in danno delle parti: il ricorso è inammissibile solo ove la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente, e non quando sia desumibile da altri elementi dell’atto. La sottoscrizione apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti vale anche a sottoscrivere il ricorso e ad assumerne la paternità.

Il terzo e il quarto motivo sono esaminati congiuntamente e complessivamente disattesi. La Corte ricostruisce la nozione di motivazione apparente e quella, omogenea, di motivazione perplessa o incomprensibile, che integrano error in procedendo e determinano la nullità della sentenza impugnata; parimenti rileva la motivazione contraddittoria, mentre resta esclusa la sindacabilità della motivazione semplicemente insufficiente.

Nel caso concreto, la sentenza di appello ha dato conto della documentazione prodotta e del convincimento sulla estraneità della società all’attività fraudolenta dei fornitori, ritenendo provata la buona fede. Da tale motivazione è enucleabile la ratio decidendi, indipendentemente dalla correttezza in diritto della ricostruzione del giudice di merito. Quanto all’omesso esame di fatti decisivi, la Corte ribadisce che spetta in via esclusiva al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutarne attendibilità e concludenza, e che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando il fatto storico sia stato comunque considerato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *