Inutilizzabilità per mancato interprete preclusa dal rito abbreviato (Cass. pen. Sez. 2 n. 12038 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata nomina dell’interprete non costituisce causa di nullità né di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona alloglotta che non conosca la lingua italiana. Qualora il giudizio sia stato definito con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. non sono rilevabili questioni relative alla inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Il motivo di ricorso che lamenta l’inutilizzabilità di un elemento a carico deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta prova di resistenza. La causa di giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone un’attività ingiustamente persecutoria che ecceda arbitrariamente i limiti delle attribuzioni funzionali.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto il ricorrente responsabile di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo quattro motivi: la mancata concessione del diritto a sentire la persona offesa in presenza di asseriti vizi nella sua assunzione testimoniale, per essere stata sentita senza l’ausilio di un interprete; l’errata valutazione dell’attendibilità dei testi; il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen.; la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo, ha richiamato il principio per cui la mancata nomina dell’interprete non determina inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona alloglotta. Ha inoltre osservato come, essendo stato l’imputato giudicato con rito abbreviato, l’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. preclude la rilevabilità delle questioni di inutilizzabilità, salvo che derivino dalla violazione di un divieto probatorio, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Il motivo è stato infine ritenuto inammissibile per omessa indicazione della prova di resistenza, non avendo la dichiarazione oggetto di contestazione inciso in modo determinante sul giudizio di colpevolezza, fondato sulle dichiarazioni del teste e sulle circostanze dell’arresto in flagranza.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di diversi parametri di ricostruzione dei fatti, censure volte a sollecitare una diversa valutazione dell’attendibilità del riconoscimento operato dal teste risultando pertanto inammissibili.
Sul terzo motivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui l’esimentente di cui all’art. 393-bis cod. pen. non è configurabile per una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone un’attività ingiustamente persecutoria. I giudici di merito avevano accertato che l’arresto, pur in mancanza del requisito della flagranza per la rapina, non era del tutto avulso dai legittimi poteri dei pubblici ufficiali. Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non manifestamente illogica e ha ricordato che, per una pena prossima al minimo edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, in cui sono impliciti gli elementi dell’art. 133 cod. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.