Errore revocatorio: esclusa la censura sulla rilevanza giuridica del fatto processuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 23057 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Tale errore deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la pronuncia impugnata e gli atti di causa, deve essere essenziale e decisivo, e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Restano escluse dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori di diritto sostanziale o processuale e l’errore di giudizio o di valutazione, nonché la censura della qualificazione e della rilevanza giuridica del fatto processuale.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di una cartella di pagamento per Iva, interessi e sanzioni relative agli anni 1999 e 2000. La Commissione tributaria regionale di Milano aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio, e l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione. Questa Corte, con ordinanza n. 11506/2018, aveva dichiarato inammissibile il ricorso erariale, ritenendolo presentato oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. Avverso tale ordinanza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un preteso errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che la Corte, nella precedente ordinanza, avesse erroneamente supposto che il ricorso per cassazione fosse stato affidato per la prima volta agli ufficiali giudiziari il 6 novembre 2013, laddove dagli atti sarebbe risultato un primo tentativo di notifica il 25 settembre 2013, andato a buon fine presso la sede della società. Secondo l’Agenzia, da tale errore sarebbe derivata la mancata assegnazione del termine per la rinnovazione della notifica nei confronti del difensore domiciliatario.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. concerne esclusivamente l’erronea percezione dei fatti considerati nella loro dimensione storica, e non può estendersi all’attività interpretativa e valutativa delle norme o delle risultanze processuali. La combinazione dell’art. 391-bis e dell’art. 395, n. 4, c.p.c. non prevede, quale causa di revocazione della sentenza di cassazione, l’errore di diritto o l’errore di giudizio.
Nel caso di specie, la Corte osserva che l’affermazione contestata non è presente nell’ordinanza impugnata, la quale si limita a rilevare che il ricorso era stato depositato presso l’Ufficio notifiche il 6 novembre 2013 e, pertanto, era tardivo. La ricorrente non denuncia un errore percettivo immediatamente rilevabile dagli atti interni al giudizio di cassazione, ma censura la mancata attribuzione di rilievo alla prima notificazione e la mancata disposizione della sua rinnovazione.
Tale doglianza attiene alla qualificazione e alla rilevanza giuridica del fatto processuale e alla valutazione delle conseguenze derivanti dall’esito della notificazione, rimanendo estranea al perimetro dell’errore revocatorio. La questione involge anche l’apprezzamento della tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio, dovendo il notificante, in caso di esito negativo, riattivarlo con immediatezza e comunque entro un termine non superiore alla metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c. Anche sotto tale profilo, la censura postula una valutazione giuridica del fatto processuale, difettando comunque del requisito della decisività. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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