La Cassazione censura la motivazione apparente nella responsabilità dei soci e liquidatori di società estinta (Cass. civ. Sez. 5 n. 9784 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di debiti tributari di società estinta, la responsabilità di liquidatori e amministratori ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e art. 2495 cod. civ. configura un’ipotesi di responsabilità di natura civilistica per violazione degli obblighi propri della carica, valutata secondo il parametro della normale diligenza di cui all’art. 1176 cod. civ. La condotta del liquidatore, che fa sorgere detta responsabilità, si articola in due fattispecie di negligenza tipizzate: il mancato rispetto dell’ordine di graduazione dei crediti e l’assegnazione di beni ai soci prima di aver soddisfatto il creditore erariale. La relativa prova, ove contestata, grava sull’Amministrazione finanziaria. La responsabilità del socio, invece, presuppone l’avvenuta riscossione di somme o beni in base al bilancio finale di liquidazione, costituendo tale riscossione condizione dell’azione e limite quantitativo dell’esposizione. La sentenza che affermi apoditticamente tali responsabilità, senza indicare gli utili o i beni distribuiti e la specifica condotta negligente, è affetta da motivazione apparente e va cassata.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a un soggetto nella sua qualità di socio, ultimo amministratore e liquidatore di una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese. L’atto impositivo, emesso dopo la cancellazione, contestava una maggiore imposta IRES dovuta dalla società estinta per un’annualità anteriore, derivante da un’operazione finanziaria (c.d. promissory note) ritenuta fittizia dal Fisco. Il contribuente impugnava l’avviso, eccependo, tra l’altro, la mancata riscossione di somme distribuite e la conseguente insussistenza dei presupposti per la sua responsabilità, lamentando inoltre la nullità degli atti per vizi di sottoscrizione.
Sia la Commissione tributaria provinciale che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettavano le doglianze del contribuente, affermando la sua responsabilità nelle diverse qualità ricoperte, con motivazione sintetica basata sulla presunta fittizietà dell’operazione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel decidere la questione, richiama il quadro normativo di riferimento sulla responsabilità per i debiti di una società estinta. L’art. 36, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede la responsabilità di liquidatori e amministratori che non adempiano all’obbligo di pagare le imposte con le attività della liquidazione, mentre il terzo comma disciplina la responsabilità dei soci per i beni ricevuti in assegnazione. L’art. 2495, secondo comma, cod. civ. consente ai creditori sociali non soddisfatti di far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori in caso di colpa.
La Corte precisa che la giurisprudenza delle Sezioni Unite, da ultimo la sentenza n. 3625 del 12/02/2025, ha chiarito che la responsabilità del socio sorge sul presupposto oggettivo della percezione di attività sociali in fase di liquidazione o nelle due annualità antecedenti. La riscossione di somme in base al bilancio finale si atteggia, quindi, a condizione dell’azione e a misura massima dell’esposizione debitoria. Di conseguenza, spetta al Fisco fornire la prova della sussistenza di tale presupposto, che è elemento costitutivo della pretesa.
Con riferimento alla responsabilità del liquidatore, la Cassazione richiama le Sezioni Unite n. 32790 del 27/11/2023, che ne hanno affermato la natura civilistica ex art. 1218 cod. civ. e la struttura in due fattispecie di negligenza: il mancato rispetto dell’ordine di graduazione e l’assegnazione di beni ai soci prima del soddisfacimento del creditore erariale. Applicando tali principi, la Corte rileva che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del contribuente riproducendo il contenuto delle norme, senza motivare la sussistenza dei loro presupposti. La pronuncia di merito non indica quali utili o beni fossero presenti nel patrimonio sociale, quali siano stati distribuiti o quale specifica condotta negligente sia rimproverabile.
La stessa lacuna argomentativa emerge in merito all’operazione di promissory note, ritenuta fittizia dal Fisco. La sentenza impugnata si è limitata a mutuare le conclusioni dell’Amministrazione, senza esaminare le specifiche censure del contribuente volte a dimostrare la correttezza e la legittimità dell’operazione. Tale carenza integra il vizio di motivazione apparente, come delineato dalle Sezioni Unite, rendendo la decisione non idonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. La Corte accoglie quindi il primo motivo di ricorso e, assorbiti il quinto e dichiarato assorbito il secondo, cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. Vengono invece rigettati i motivi terzo e quarto, risultando infondate le doglianze relative alla notifica degli atti a una società estinta e alla sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario delegato.
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Nota della Redazione
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