La prova dell’effettiva percezione di somme è presupposto della responsabilità del socio della società estinta (Cass. civ. Sez. 5 n. 9781 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2495 cod. civ., non può essere presunta dal Fisco, ma costituisce una condizione dell’azione che deve essere provata da chi agisce. Tale responsabilità, riguardando i debiti d’imposta della società, colpisce i soci che abbiano ricevuto, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione o durante la liquidazione, danaro o altri beni sociali, trovando limite quantitativo nel valore dei beni assegnati. Grava pertanto sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’avvenuta percezione di somme o beni da parte del socio, mentre la mera qualità di socio e l’antieconomicità di un’operazione posta in essere dalla società estinta non integrano gli estremi di una valida presunzione di distribuzione dell’attivo.
Il Fatto
Una società acquirente del 99,9% del capitale di una società immobiliare, successivamente estinta, riceveva avvisi di accertamento per maggiore imposta IRES dovuta dalla società partecipata. L’Amministrazione finanziaria contestava la fittizietà di un’operazione finanziaria di sottoscrizione di una promissory note, ritenuta antieconomica ed elusiva, e agiva nei confronti della socia per la riscossione di imposte, sanzioni e interessi. I giudici di merito confermavano la pretesa, affermando la responsabilità della società ricorrente in qualità di socia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i motivi di ricorso concernenti il vizio di motivazione. In primo luogo, ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva affrontato la questione centrale dell’effettiva percezione di somme o beni da parte della socia, presupposto indefettibile per la sua responsabilità. Il Fisco aveva fondato la propria pretesa su una presunzione di distribuzione dell’attivo sociale in capo alla socia, desunta unicamente dalla qualità della stessa, senza offrire elementi concreti a sostegno. La Corte ha chiarito che l’esistenza del presupposto della responsabilità, ossia l’avvenuta riscossione, deve essere provata dall’Amministrazione che agisce, non potendosi dare per implicita.
In secondo luogo, la Corte ha ravvisato un’analoga carenza motivazionale in relazione alla valutazione di fittizietà dell’operazione di promissory note. I giudici d’appello avevano acriticamente mutuato le conclusioni dell’Ufficio, senza esaminare le specifiche doglianze della contribuente circa le ragioni economiche dell’operazione e la sua effettiva esecuzione. Tale carenza integra gli estremi della motivazione apparente, inidonea a rendere percepibile l’iter logico-giuridico seguito.
La Corte ha altresì rigettato i motivi relativi all’omessa pronuncia sulla nullità degli atti per intervenuta estinzione della società e alla sottoscrizione degli atti da parte di un funzionario delegato. Quanto alla prima eccezione, ha affermato che gli atti impugnati erano stati correttamente notificati ai soci, subentrati nei rapporti pendenti della società estinta. Quanto alla seconda, ha ribadito che la delega alla sottoscrizione dell’avviso è una delega di firma, che non richiede l’indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita.
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Nota della Redazione
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