Motivazione apparente e travisamento per omissione nella prevenzione (Cass. pen. Sez. V n. 35798 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione, il vizio di travisamento della prova per omissione, pur astrattamente riconducibile all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e quindi non deducibile in sede di legittimità, è ricompreso nei limiti degli art. 10, terzo comma, e art. 27, secondo comma, d. Igs. n. 159/2011 e diviene deducibile come violazione di legge ove abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente. La motivazione è apparente anche quando, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi di impugnazione, il giudice ometta radicalmente di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, idoneo a determinare un esito opposto del giudizio. Non è però prospettabile a carico della difesa un onere di completa allegazione, né un potere istruttorio officioso del giudice d’appello, che confliggerebbe con il carattere devolutivo dell’impugnazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari ha revocato il decreto con cui il Tribunale aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di un soggetto, ritenendo venuta meno la pericolosità sociale in ragione della revoca dell’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le indagini preliminari.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a valutare gli esiti del giudizio cautelare, omettendo ogni considerazione della condanna intervenuta all’esito del giudizio di merito, dato a suo avviso maggiormente significativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il principio invocato dal ricorrente è corretto in astratto, ma la prospettazione è manifestamente infondata nel caso concreto.
I giudici di legittimità ribadiscono che la motivazione è apparente, e come tale deducibile per violazione di legge, anche quando il giudice, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi di impugnazione, ometta radicalmente di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. Richiamano sul punto le Sezioni Unite n. 5876 del 28 gennaio 2004 e le successive Sez. 1 n. 6636 del 07.01.2016 e Sez. 6 n. 33705 del 15.06.2016.
Il Collegio precisa che il travisamento della prova per omissione, di regola estraneo al giudizio di legittimità, entra nel perimetro degli art. 10, terzo comma, d. Igs. n. 159/2011 per le misure personali e dell’art. 27, secondo comma, per le misure reali, quando abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate o ricostruite in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente. Il riferimento è alla Sez. 2 n. 20968 del 06.07.2020.
Nel caso concreto, tuttavia, il dato istruttorio asseritamente pretermesso non è mai stato sottoposto alla valutazione della Corte territoriale. A fronte di una limitata allegazione difensiva, alcuna omissione è logicamente prospettabile. La Corte esclude inoltre che possa configurarsi a carico della difesa un onere di completa allegazione, o un potere istruttorio officioso del giudice d’appello: quest’ultimo, previsto per il tribunale in materia di prevenzione patrimoniale dagli artt. 20, comma 1, 24, comma 1, 34, comma 2, e 34-bis del d. Igs. n. 159/2011, confliggerebbe con il carattere devolutivo del mezzo di impugnazione.
Nota della Redazione
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