Motivazione apparente della CTR e ultrapetizione su frode carosello (Cass. civ. Sez. V n. 16324 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e come tale nulla per error in procedendo, la sentenza del giudice tributario di appello che si limiti a condividere le argomentazioni del giudice di primo grado senza indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento e senza specificare le ragioni del rigetto delle censure dell’appellante. La motivazione graficamente esistente, ma costruita in modo da rendere impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attinge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Integra inoltre ultrapetizione la pronuncia d’appello su una questione — la partecipazione del contribuente alla frode carosello — che questi non aveva mai contestato, avendo limitato le proprie difese ad altri profili. Nel giudizio di legittimità il vizio di ultrapetizione è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva tre avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP relativi agli anni d’imposta 2002, 2003 e 2004 nei confronti del titolare di una ditta individuale. Gli accertamenti si fondavano sulle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, dal quale emergeva la partecipazione della ditta a una frode carosello insieme ad altre società, con contestazione dell’indebita deduzione di costi e detrazione dell’IVA relativamente a operazioni soggettivamente inesistenti.

La CTR del Molise rigettava l’appello dell’Ufficio, condividendo il ragionamento del primo giudice sulla mancanza di un accordo fraudolento, escludendo rilievo alla sentenza penale di patteggiamento per autonomia dei giudizi e qualificando come meri indizi gli elementi dei verificatori. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; l’intimato non replicava.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo — esaminati congiuntamente perché entrambi denunciano l’apparenza motivazionale — sono fondati. La Corte ricostruisce l’orientamento consolidato: il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice omette di illustrare l’iter logico seguito, non chiarisce su quali prove ha fondato il convincimento e non esplicita le argomentazioni che lo hanno condotto alla decisione, così impedendo di verificare se abbia giudicato iuxta alligata et probata.

Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e le Sezioni Unite n. 22232 del 2016, l’ordinanza precisa che la nullità colpisce non solo le sentenze graficamente prive di motivazione o con affermazioni inconciliabili, ma anche quelle con motivazione meramente apparente, dietro la quale non è possibile comprendere le ragioni e le basi della decisione. La motivazione deve esternare un ragionamento logico e consequenziale, non lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture.

Nel caso concreto i giudici di appello si sono limitati a condividere le argomentazioni di primo grado senza spiegare da quali elementi abbiano tratto il convincimento. Hanno ritenuto meri indizi gli elementi dei verificatori senza specificare a quali si riferissero, ponendosi in contrasto con l’orientamento di legittimità — da Cass. n. 9851 del 2018 a Cass. n. 25891 del 2023, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia — secondo cui l’Amministrazione ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore, anche in via indiziaria, spostandosi poi sul contribuente la prova dell’effettività dell’operazione. La Corte rileva che la questione era già posta dall’Ufficio con il quarto motivo.

È fondato anche il secondo motivo: dall’originario ricorso del contribuente emerge che i motivi di impugnazione riguardavano soltanto l’omessa presentazione della dichiarazione IVA e la ricostruzione del volume d’affari, nulla essendo stato dedotto sulla frode carosello e sulla sua partecipazione. La pronuncia d’appello su tale questione integra quindi ultrapetizione. Conseguono l’assorbimento degli altri motivi, la cassazione della sentenza e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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