Motivazione apparente e rideterminazione del valore delle aree edificabili (Cass. civ. Sez. V n. 12690 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di motivazione della sentenza, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza stessa della motivazione, sostanziandosi nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. È apparente la motivazione che, pur graficamente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché si fonda su argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. Integra tale vizio la sentenza che ridetermini il valore venale delle aree edificabili richiamando genericamente “le caratteristiche tutte del bene e la sua collocazione”, senza dare conto dei dati di valutazione utilizzati né della qualificazione urbanistica presupposta.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune aveva recuperato a tassazione l’IMU dovuta per il possesso di un’area edificabile. Il giudice di prime cure respingeva l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello, rideterminando il valore dell’area da quello indicato dall’ente impositore a un importo inferiore, sul rilievo che la potenzialità edificatoria risultava ridotta in ragione della normativa vigente e delle caratteristiche del bene.

Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; il Comune resisteva con controricorso e ricorso incidentale articolato in due motivi. La questione centrale riguardava la fondatezza delle censure sulla motivazione della sentenza d’appello e, in via pregiudiziale, l’efficacia del giudicato formatosi su un precedente provvedimento relativo ad annualità diverse.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema dell’efficacia ultrattiva del giudicato. Richiamando le Sezioni Unite n. 13916 del 2006, ribadisce che l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune a due giudizi tra le stesse parti preclude il riesame dello stesso punto anche in un giudizio con finalità diverse, e che tale efficacia opera anche per i rapporti di durata senza ostacolo del principio di autonomia dei periodi d’imposta.

Tale efficacia, però, presuppone elementi costitutivi della fattispecie che si estendono a più periodi assumendo carattere tendenzialmente permanente. Il carattere permanente non può predicarsi per elementi quali il valore venale delle aree edificabili, variabile da periodo a periodo. La motivazione dell’atto impositivo costituisce, inoltre, requisito esterno al rapporto di imposizione: il suo difetto, e l’annullamento che ne consegue, lascia impregiudicato il rapporto tributario, la cui legittima emersione non è definitivamente preclusa.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000. La deliberazione comunale richiamata per relationem è atto generale soggetto a pubblicità legale, con conoscibilità presunta, e non ricade nell’obbligo di allegazione. Le delibere adottate ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 446/1997 svolgono funzione analoga agli studi di settore, quali presunzioni semplici offerte al giudice.

Nel merito, la Corte accoglie congiuntamente il terzo motivo del ricorso principale e il primo del ricorso incidentale, che denunciano la motivazione apparente. Ricostruito il principio delle Sezioni Unite n. 19881 e n. 8053 del 2014 sulla riduzione al minimo costituzionale del sindacato, rileva che era controverso sia il valore venale delle aree, sia la qualificazione degli atti di pianificazione urbanistica tra perequazione e compensazione.

A fronte di tale materia, il giudice d’appello ha definito la lite richiamando “mere circonlocuzioni verbali” e formule del tutto generiche, inidonee a far conoscere i dati di valutazione posti a base della rideterminazione della base imponibile. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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