Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 128 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza civile di condanna dell’Amministrazione, il ricorrente può agire per l’esecuzione delle sole somme liquidate in proprio favore, restando estranea la voce delle spese attribuite ai procuratori antistatari, rispetto alla quale difetta la legittimazione. La domanda è procedibile quando il titolo sia stato notificato all’Amministrazione e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive in danno della pubblica amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il compenso del commissario, ove dipendente pubblico, è assorbito in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La serialità delle condanne inottemperate giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione di euro 11.881,43 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti a termine. Il titolo era stato pubblicato il 28.01.2025 e notificato il 05.02.2025.
Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate in suo favore, in linea capitale e per interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13.01.2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti di rito. Il titolo azionato è stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica è avvenuta a mezzo PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione.
Quanto al termine dilatorio, il Collegio ha rilevato che alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non risultava alcuna contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.
Nel merito, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Il ricorrente dovrà segnalare prontamente l’infruttuoso decorso, indicando anche il proprio codice fiscale.
Il Collegio ha escluso che al commissario spetti un compenso aggiuntivo, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Ha quindi posto le spese a carico dell’Amministrazione, liquidandole secondo i parametri del D.M. 55/2014, ridotti per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva.
Da ultimo, il Tribunale ha rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, inserendosi in un contenzioso seriale per abusiva reiterazione di contratti a termine, con plurime condanne rimaste inottemperate. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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