Il rapporto di parentela tra soci non basta a dimostrare il collegamento societario o il gruppo (Cass. civ. Sez. 5 n. 9910 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di parentela o affinità tra soggetti che siano soci di società diverse non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenza del collegamento societario esterno ai sensi dell’art. 2359, terzo comma, c.c., essendo necessario l’accertamento, in concreto, dell’esercizio di un’influenza notevole da parte di una società determinata sulle decisioni assembleari strategiche dell’altra. L’accertamento del collegamento societario, inoltre, non vale a far presumere l’esistenza di un gruppo societario, che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altre consociate, ai sensi dell’art. 2497-sexies c.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società, recuperando a tassazione, a fini IRES e IRAP, maggiori ricavi non dichiarati, qualificati come sopravvenienze attive – proventi straordinari. L’Ufficio contestava la natura delle movimentazioni finanziarie intercorse tra la società e altre due società, asseritamente appartenenti al medesimo “gruppo”, i cui soci erano legati da rapporti di parentela. La società impugnava l’avviso anche in relazione alla presunzione di distribuzione di utili non dichiarati ai soci.
La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi. La Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva gli appelli, ritenendo sussistenti i presupposti del collegamento societario in ragione dei vincoli di parentela tra i soci delle tre società e della nomina di un unico procuratore speciale, e qualificando le movimentazioni come non imponibili per evitare una presunta doppia imposizione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla pretesa inammissibilità dell’appello per genericità, ribadendo che la sanzione di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 va interpretata restrittivamente. L’atto di appello è ammissibile ogni qual volta sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, richiedendosi solo una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, delle ragioni della doglianza.
La Corte ha, invece, accolto il secondo motivo, censurando la sentenza impugnata per aver confuso il collegamento societario con il gruppo. Il collegamento societario previsto dall’art. 2359, terzo comma, c.c. presuppone l’esercizio di un’influenza notevole da parte di una società su un’altra nelle decisioni assembleari. Il mero legame di parentela tra soci di società diverse, per quanto possa costituire un indizio, non basta: è necessario dimostrare come tale legame si sia concretamente tradotto in un’influenza effettiva sulle scelte strategiche. L’art. 2497-sexies c.c., poi, richiama solo la parte dell’art. 2359 c.c. relativa al controllo, non quella sul collegamento, per cui l’esistenza del collegamento non determina alcuna presunzione di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, che richiede la prova di specifici atti di indirizzo.
La Corte ha altresì accolto il terzo motivo, rilevando il vizio di motivazione apparente nella parte in cui la C.T.R. aveva escluso la doppia imposizione, senza indicare la fonte probatoria da cui risultava che gli incassi riversati fossero già stati assoggettati a tassazione e senza individuare la concreta ripresa a tassazione della stessa somma per due volte.
Infine, è stato accolto il quarto motivo, in quanto l’esenzione di cui all’art. 88, comma 4, T.U.I.R. è norma di stretta interpretazione. La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui tale disposizione non è applicabile ai versamenti effettuati da soggetti diversi dai soci della società beneficiaria, anche se avvenuti nell’ambito di operazioni tra società del medesimo gruppo. Nel caso di specie, i versamenti provenivano da società che non erano socie della beneficiaria, sicché gli stessi dovevano considerarsi sopravvenienze attive.
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Nota della Redazione
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