Sanzione per compensazione con crediti inesistenti applicabile solo all’accollante (Cass. civ. Sez. 5 n. 16337 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accollo del debito d’imposta, ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n. 212 del 2000, l’accollo ha efficacia meramente interna: il soggetto passivo del tributo rimane l’accollato, mentre l’accollante non assume la qualità di contribuente. Ne consegue che l’assolvimento del debito altrui mediante l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante è operazione non consentita, difettando i presupposti della compensazione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 per la mancanza di identità soggettiva tra creditore e debitore. La sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, di cui all’art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, grava sull’accollante che ha realizzato la condotta, mentre all’accollato sono applicabili esclusivamente le sanzioni per omesso versamento. Non è configurabile il concorso di persone in capo a una società di capitali, essendo la persona fisica l’unico soggetto attivo dell’illecito tributario.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società atti di contestazione di sanzioni per indebite compensazioni, ex art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008, relative agli anni 2009 e 2010. Secondo l’Ufficio, un’altra società, qualificata come cartiera, aveva provveduto al pagamento dei contributi previdenziali della contribuente mediante compensazione con propri crediti d’imposta inesistenti, in un rapporto riconducibile all’accollo del debito. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale annullavano l’atto di irrogazione, ritenendo la sanzione applicabile solo all’accollante e non alla società beneficiaria del sistema fraudolento. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambe le parti.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il ricorso incidentale dell’Agenzia, confermando il principio per cui, nel caso di accollo del debito d’imposta, l’Amministrazione finanziaria conserva i propri poteri di accertamento ed esazione esclusivamente nei confronti dell’accollato, soggetto passivo del tributo, e non già verso l’accollante, che resta obbligato solo in forza del titolo negoziale. In assenza di identità soggettiva tra creditore e debitore, difettano i presupposti della compensazione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, con la conseguenza che l’accollato non può ritenersi liberato dal proprio debito, ancorché l’accollante abbia utilizzato propri crediti per estinguerlo.
Quanto alla sanzione, la Corte rileva che nel regime introdotto dall’art. 1 d.l. n. 124 del 2019 il legislatore ha espressamente distinto le responsabilità: all’accollante sono irrogate le sanzioni per l’utilizzo di crediti inesistenti, all’accollato quelle per il mancato versamento. Tale disciplina, anche a volerla ritenere innovativa, trova applicazione retroattiva in forza del principio di retroattività della legge più favorevole di cui all’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997. In ogni caso, nel sistema sanzionatorio tributario, il soggetto attivo dell’illecito è sempre la persona fisica che ha materialmente realizzato la condotta, non essendo configurabile il concorso di persone in capo a una società di capitali.
Con riferimento al ricorso principale della contribuente, la Corte dichiara infondate le censure concernenti la compensazione delle spese di lite disposta dai giudici di merito. La motivazione resa, basata sull’obiettiva incertezza della materia — confermata dal successivo intervento legislativo del 2019 —, integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992. I ricorsi sono pertanto entrambi rigettati, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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