Motivazione per relationem laconicamente assertiva è apparente e la sentenza è nulla (Cass. civ. Sez. V n. 5315 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente, la sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado mediante affermazioni apodittiche e assertive, prive di autonoma valutazione critica. La motivazione per relationem è valida solo a condizione che i contenuti mutuati siano oggetto di effettiva disamina critica e che le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive. Il giudice di appello è tenuto a esplicitare le ragioni della conferma con riguardo ai motivi di impugnazione proposti, sicché la laconicità della motivazione, che non consenta di appurare l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, integra la nullità della sentenza. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., restando escluse le censure di contraddittorietà e insufficienza.

Il Fatto

All’esito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento con il quale, per il periodo d’imposta 2006, procedeva alla ricostruzione induttiva del reddito, contestando l’omessa presentazione della dichiarazione e il mancato versamento di IRAP e IVA. Tra i rilievi, l’Ufficio reputava indeducibile un costo per fatture emesse da una società di servizi, non risultando versamenti alla stessa dai movimenti bancari.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo l’effettività di quel costo e confermando l’accertamento quanto agli altri rilievi. La CTR rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della contribuente, condividendo la decisione di prime cure. L’Agenzia ricorreva per cassazione; la contribuente resisteva eccependo l’intempestività del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di tardività. Il primo tentativo di notificazione del ricorso, eseguito presso il vecchio indirizzo del difensore, non si perfezionava; l’Ufficio rinotificava poi tempestivamente presso l’indirizzo risultante dalla sentenza gravata. Rileva il giudice di legittimità che una notifica era comunque pervenuta alla sede legale della società: tale notifica, benché nulla e non inesistente, avrebbe potuto essere sanata con la rinnovazione, con effetto retroattivo. La rinotificazione spontanea e immediata va quindi ricollegata alla prima notifica eseguita presso la sede sociale. L’eccezione è infondata.

Nel merito, l’Ufficio denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 1, n. 4, e 61 del d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., sostenendo che la motivazione della CTR, sostanzialmente riproduttiva del decisum di primo grado, sia inesistente.

Il motivo è fondato. La Corte richiama la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. dopo la riformulazione del 2012, che ha ridotto il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé. Tale vizio ricorre nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014).

La motivazione è solo apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Quanto alla tecnica per relationem, essa è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e che le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive (Cass., Sez. U., n. 14814 del 2008). Il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione (Cass. n. 16612 del 2015).

Nella specie, la CTR ha condiviso la decisione di prime cure affermando che il costo era documentato e inerente all’attività svolta, definendo tale posizione “assolutamente condivisibile”. Sono affermazioni apodittiche che non consentono di apprezzare l’iter logico della decisione e di verificare le ragioni della conferma. Il giudice di appello non dà conto delle critiche mosse dall’Ufficio in ordine alla prova documentale del costo, né dell’accertamento con adesione intervenuto con la società di servizi per la medesima annualità. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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