Motivazione per relationem nulla se non illustra le censure dell’appellante (Cass. civ. Sez. V n. 9830 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale che sia completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle, essendosi limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante mera adesione ad essa. In tal modo resta impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento della decisione, né può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.

Il Fatto

La controversia ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui il concessionario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, nella qualità di ente impositore, aveva rettificato le superfici imponibili di un immobile ai fini della tassa per l’occupazione per le annualità dal 2005 al 2009. La società contribuente otteneva l’accoglimento in primo grado e la conferma in appello.

I giudici di appello avevano ritenuto non tassabili le superfici destinate ad attività produttive, in quanto produttive di rifiuti speciali, con conseguente applicazione dell’esenzione senza necessità di domanda di detassazione. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; la contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli fondati con carattere assorbente. Il primo denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ., per non essersi i giudici di appello pronunciati sul thema decidendum. Il secondo lamenta omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo.

Il principio affermato è quello della nullità della sentenza tributaria di appello che si limiti a motivare per relationem, aderendo alla decisione di primo grado senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito. La Corte richiama sul punto Sez. V n. 24452 del 2018.

Il Collegio dà continuità all’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione, denunciabile solo per anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Richiamando altresì Sezioni Unite n. 22232 del 2016, la Corte ribadisce che la motivazione è solo apparente, e la sentenza nulla per error in procedendo, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture.

Nel caso concreto, nonostante l’appellante avesse formulato specifiche censure quanto all’insussistenza di cause di esclusione della tassa ex art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, la motivazione impugnata non consente di comprendere quale sia stata l’effettiva ratio decidendi in relazione alla specifica natura dei rifiuti prodotti. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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