Il distributore che sfrutta il marchio è equiparabile al produttore (Cass. civ. Sez. 3 n. 9001 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di “persona che si presenta come produttore”, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE, non riguarda esclusivamente chi abbia materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto. Tale nozione va interpretata alla luce del contesto e della finalità di tutela del consumatore, considerando responsabili tutti i partecipanti al processo produttivo. Il distributore di un prodotto che non abbia materialmente apposto il proprio marchio può essere equiparato al produttore qualora il marchio apposto dal fabbricante coincida con il nome del distributore o con un suo elemento distintivo, poiché in tal modo egli sfrutta la propria notorietà per presentarsi al consumatore come garante della qualità del prodotto, suscitando una fiducia paragonabile a quella riposta nel produttore. In tali ipotesi, la responsabilità del distributore sorge a titolo di detto utilizzo del segno distintivo.
Il Fatto
La società convenuta, odierna controricorrente, era stata chiamata in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia per il risarcimento del danno da prodotto difettoso, derivante dall’impianto di un defibrillatore da essa distribuito in Italia, successivamente sostituito a causa del rischio di esaurimento prematuro della batteria segnalato dal fabbricante.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la società distributrice non rivestisse la qualifica di produttore o importatore del dispositivo. La Corte d’appello di Bari aveva confermato tale decisione, escludendo che la società avesse identificato il prodotto con il proprio nome o marchio. Avverso tale sentenza, l’erede della danneggiata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione della disciplina unionale in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della direttiva 85/374/CEE, attuata dall’art. 3 del d.P.R. n. 224/1988 e confluita nel Codice del consumo, ravvisandone la fondatezza. Il thema decidendum riguarda l’interpretazione della nozione di produttore, con particolare riferimento alla figura di chi “si presenta come tale” apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto.
Richiamando la recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 dicembre 2024, causa C-157/23, Ford Italia, la Corte osserva che la direttiva 85/374 opera un’armonizzazione completa, sicché le persone contro cui il consumatore può agire sono enumerate tassativamente agli artt. 1 e 3. Tuttavia, la nozione di “persona che si presenta come produttore” non può essere limitata a chi ha materialmente apposto il proprio segno distintivo, dovendosi interpretare la disposizione alla luce del contesto e degli obiettivi di protezione del consumatore.
L’art. 3, paragrafo 1, della direttiva delinea un’alternativa: la prima parte riguarda chi è coinvolto nel processo di fabbricazione; la seconda designa invece chi si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o segno distintivo, senza che sia necessaria la partecipazione al processo produttivo. In questa seconda ipotesi, la responsabilità sorge in ragione dell’utilizzo della propria notorietà per rendere il prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, sfruttando la coincidenza tra il marchio apposto dal fabbricante e la propria denominazione sociale.
La Corte censura la sentenza impugnata per essersi discostata dall’interpretazione unionale, avendo ritenuto insignificante la coincidenza tra la società distributrice e la società importatrice e valorizzato esclusivamente la mancata apposizione materiale del marchio. Tale approccio restringe indebitamente la portata della nozione di produttore e compromette la tutela del consumatore, trascurando che il distributore, sfruttando il marchio per accreditarsi come garante della qualità, deve rispondere allo stesso titolo del produttore.
L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo e del terzo motivo e impone la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.