Irreperibilità assoluta e notifica nulla senza prova delle ricerche del messo (Cass. civ. Sez. 5 n. 1523 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore che accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 deve indicare le ricerche effettuate, in primo luogo quelle anagrafiche, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia. Ove il messo si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato riportante generiche espressioni, la notifica è invalida, difettando attestazioni del pubblico ufficiale impugnabili mediante querela di falso. La prova della mera affissione all’albo pretorio della casa comunale non è sufficiente a ritenere rituale la notifica, dovendo il giudice di merito verificare la congruità e la precisione delle ricerche compiute.
Il Fatto
La curatela fallimentare di una società impugnava il ruolo e il presupposto avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, asserendo di non aver mai ricevuto l’atto impositivo e chiedendo dichiararsi la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo. L’Amministrazione finanziaria eccepiva l’avvenuta notifica tramite la procedura dell’irreperibilità assoluta, allegando gli avvisi di inizio e fine pubblicazione all’albo pretorio della casa comunale, senza tuttavia produrre l’avviso di accertamento con la relata di notificazione comprovante le ricerche espletate dal messo.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo. La Commissione Tributaria Regionale, invece, riformava la sentenza, ritenendo validamente notificato l’avviso sulla base della sola prova dell’affissione all’albo. La curatela proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Avvocatura erariale, rilevando che dall’esame della sentenza di primo grado l’oggetto del giudizio era proprio la regolarità della notifica dell’atto impositivo, questione rimasta centrale anche nel giudizio di appello.
Nel scrutinare i primi due motivi, concernenti la dedotta nullità della sentenza per omessa esposizione dei fatti e motivazione apparente, la Corte ha richiamato il principio per cui la sentenza costituisce un unicum in cui parte narrativa e parte motiva si compenetrano. Ha quindi escluso il vizio del “minimo costituzionale” di cui alle richiamate pronunce delle Sezioni Unite e di legittimità, ritenendo comprensibile la ratio decidendi fondata sulla ritualità della notifica per affissione.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato e assorbente. La Corte ha ribadito l’orientamento consolidato per cui, in tema di notifica ex art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, il messo notificatore deve indicare le ricerche effettuate e la sua sottoscrizione di un modello prestampato con espressioni generiche determina l’invalidità della notifica. Il giudice di merito aveva fatto malgoverno di tali principi, ritenendo rituale la notifica senza verificare le ricerche compiute, in un caso in cui la società, in bonis al momento della notifica, aveva sede legale nel comune dove l’atto era stato affisso.
Accolto il terzo motivo, la Corte ha dichiarato assorbiti i restanti, riguardanti la violazione dell’art. 6 della legge n. 212/2000 e l’omesso esame di fatti decisivi. Ha disposto la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Napoli, in diversa composizione, per l’accertamento degli elementi della procedura notificatoria.
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Nota della Redazione
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