Esaurimento dell’interesse e spese nel giudizio di ottemperanza al giudicato (TAR Veneto n. 352 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere presuppone che l’operato successivo della Pubblica Amministrazione risulti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, essendo tale esito riconducibile a fattori esterni o a un ulteriore provvedimento dell’Amministrazione intervenuto nel rapporto in contestazione. Quando però l’esecuzione del giudicato si realizza soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, non sussistono ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza, restando le spese di lite a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 16/2020, pubblicata il 15 gennaio 2020 e passata in giudicato. Il titolo riconosceva l’indennizzo previsto dagli artt. 1 e ss. della legge 25 febbraio 1992, n. 210 per i danni da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, nella misura della ottava categoria della Tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, con decorrenza dal 1 giugno 2015, oltre ratei, rivalutazione e interessi legali.

Lamentava il ricorrente l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per l’esecuzione forzata nei confronti delle Amministrazioni, non essendo stata la sentenza spontaneamente eseguita. Chiedeva dunque l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Ministero della Salute si è costituito trasmettendo i decreti di liquidazione e i relativi ordini di pagamento, con data di pagamento 11 dicembre 2025, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente, con successiva nota, ha dato atto dell’intervenuta esecuzione a seguito di decreto di liquidazione firmato digitalmente il 3 dicembre 2025, dichiarando realizzata la piena soddisfazione del proprio interesse, ma in epoca posteriore all’instaurazione del procedimento.

Il Collegio ha accertato che, con decreto del 3 dicembre 2025, l’Ufficio competente del Ministero ha autorizzato la spesa e il pagamento di una somma complessiva, di cui una parte a titolo di indennizzo ex legge n. 210/1992 per l’ottava categoria, rivalutata per intero sulla base del tasso di inflazione programmato, inclusa la quota dell’indennità integrativa speciale, dal 1 giugno 2015 al 31 ottobre 2025, e un’ulteriore parte a titolo di interessi legali fino al saldo. L’ordine di pagamento risulta emesso il 17 dicembre 2025.

Su questa base il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., richiamando il principio per cui essa presuppone che l’operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, quale conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento dell’Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 5366 del 2023).

Quanto alle spese, il Tribunale ha rilevato che l’esecuzione del giudicato è avvenuta solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Non sussistono pertanto motivi per derogare alla regola della soccombenza, anche in considerazione del lungo tempo intercorso tra la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e l’effettivo pagamento. Le spese sono quindi poste a carico del Ministero, con liquidazione nel dispositivo e distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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