Divieti regolamentari generalizzati di impianti pubblicitari in aree protette (TAR Veneto n. 704 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere regolamentare degli enti locali in materia di impianti pubblicitari incontra il limite della normativa statale che conforma la materia. In particolare, la disciplina delle aree SIC, ZSC e ZPS, derivante dalle direttive europee e recepita dal d.P.R. n. 357 del 1997, e quella dei beni culturali e paesaggistici, di cui al d.lgs. n. 42/2004, sono fondate su un sistema di valutazione in concreto, affidata al procedimento autorizzatorio. Pertanto, il regolamento comunale che vieti in modo automatico e generalizzato l’installazione di mezzi pubblicitari in presenza di vincolo, escludendo ogni verifica individualizzata di compatibilità, è illegittimo per eccesso di potere regolamentare e va annullato. Non integra causa di inammissibilità del ricorso la dedotta ampiezza della discrezionalità amministrativa, che delimita soltanto l’estensione del sindacato giurisdizionale.

Il Fatto

Una società esercente l’attività di commercializzazione di spazi e impianti pubblicitari, titolare di autorizzazioni già rilasciate e rinnovate su diverse installazioni nel territorio comunale, ha impugnato il nuovo Regolamento sugli impianti pubblicitari approvato dal Consiglio comunale, nella parte in cui ha aggiornato la disciplina della sicurezza stradale, delle zone protette, delle fasce di rispetto monumentale e degli ambiti privi di cartelli.

La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 41 Cost., dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, lamentando che le limitazioni introdotte comprimessero in modo eccessivo l’iniziativa economica, senza adeguato bilanciamento né idonea istruttoria. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per insindacabilità delle scelte di merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La discrezionalità amministrativa non esclude il controllo del giudice, ma ne delimita l’estensione, circoscrivendolo alla verifica dei vizi di legittimità, quali la manifesta illogicità, l’irragionevolezza o il difetto di istruttoria. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito, il Collegio riconosce che la disciplina degli impianti pubblicitari rientra nella potestà regolamentare attribuita agli enti locali dall’art. 7 del T.U.E.L., espressione di discrezionalità pianificatoria e tecnico-amministrativa. Richiamando propri precedenti e la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che la libertà di iniziativa economica non ha carattere assoluto e può essere limitata per ragioni di interesse generale. Gli atti normativi non sono soggetti all’obbligo di motivazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, essendo sufficiente l’indicazione delle finalità generali perseguite.

Tale ampia discrezionalità incontra però un limite nella normativa statale. La disciplina delle aree protette è fondata su un sistema di valutazione di incidenza, che richiede una verifica in concreto degli effetti degli interventi sugli habitat e sulle specie, e non prevede preclusioni automatiche. Analogamente, per i beni culturali e paesaggistici, gli artt. 49 e 153 del d.lgs. n. 42/2004 subordinano la collocazione di mezzi pubblicitari a un regime autorizzatorio che richiede una valutazione individualizzata di compatibilità.

L’art. 3 del Regolamento, invece, introduce un divieto automatico operante in presenza del vincolo, che esclude qualsiasi valutazione concreta e incide su ampie porzioni del territorio, alterando l’equilibrio delineato dal legislatore statale. Il Tribunale distingue la propria precedente sentenza n. 14/2026, resa sul medesimo Regolamento, osservando che qui non si contesta la scelta di rafforzare la tutela, ma la modalità attuativa: il divieto esteso alle strade in fregio agli immobili vincolati sottrae la valutazione concreta alla sede autorizzatoria. L’art. 3 è pertanto illegittimo e viene annullato.

Le censure relative agli artt. 5.4, 5.6, 7.1.3 e 11 sono invece respinte. Le distanze minime e le clausole generali di armonizzazione rientrano nella discrezionalità pianificatoria e non presentano profili di manifesta irragionevolezza, costituendo scelte localizzative circoscritte. Le censure sui camion-vela e sull’art. 10 sono dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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