Sindacato di legittimità sul diniego della particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. 7 n. 7154 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. è rimessa al giudice di merito e la sua motivazione non può essere censurata in sede di legittimità quando dia conto dell’assenza del presupposto della particolare tenuità dell’offesa con argomenti logici e giuridici, valutando il pregiudizio al bene giuridico tutelato come apprezzabile, indipendentemente dalla mancata formulazione di una domanda risarcitoria ad opera della parte civile. In tema di circostanze attenuanti generiche e di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi ovvero all’assenza di elementi positivi. La Corte di cassazione, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale, non richiede che il giudice di merito prenda in esame tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi a indicare quelli prevalenti in senso ostativo, ivi compresi i precedenti giudiziari. Detta motivazione, ancorché per relationem ad altro provvedimento, non è di per sé illegittima se ampiamente esplicitata. Il ricorso che deduce detti vizi è manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva confermato la penale responsabilità, negando però l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena.
Con il ricorso, la difesa deduceva tre motivi: la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al diniego della causa di esclusione della punibilità; analoghi vizi in relazione all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale; infine, l’utilizzo improprio della tecnica della motivazione per relationem da parte dei giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nella sua articolazione di Sezione Settima, ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli tutti manifestamente infondati. Con riferimento al primo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha evidenziato come la Corte territoriale avesse già correttamente escluso la sussistenza del presupposto applicativo, valorizzando il pregiudizio al bene giuridico tutelato, ritenuto apprezzabile e non lieve. Tale valutazione, sorretta da argomenti logici e giuridici, non è stata ritenuta censurabile in sede di legittimità, neppure alla luce della mancata formulazione di una domanda risarcitoria ad opera della parte civile, circostanza ritenuta non dirimente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È, infatti, sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di concessione della sospensione condizionale evidenziando sia la mancanza dei presupposti formali, alla luce di una pronuncia di condanna intervenuta medio tempore, sia l’assenza dei presupposti sostanziali, avendo escluso una prognosi favorevole circa la futura astensione della ricorrente dalla commissione di ulteriori reati. La Corte di cassazione ha precisato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi richiamati dall’art. 133 cod. pen., ben potendo limitarsi a indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo, ivi compresi i precedenti giudiziari. A sostegno di tale assunto, è stato richiamato il precedente di Sez. 5 n. 17953 del 2020.
Infine, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, relativo all’utilizzo della tecnica della motivazione per relationem, osservando come i giudici di merito avessero ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, disattendendo compiutamente le doglianze difensive. La sentenza è stata, pertanto, ritenuta correttamente motivata, essendo la motivazione per relationem una tecnica di redazione legittima quando consenta di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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