Inammissibili i motivi nuovi del ricorso giurisdizionale non proposti nel ricorso gerarchico (TAR Lombardia n. 472 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ricorso giurisdizionale proposto avverso la decisione, espressa o tacita, formatasi sul ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi che non siano stati prospettati nella predetta sede giustiziale, salvo che il termine per impugnare l’atto originario non sia ancora decorso. La regola risponde all’esigenza di impedire che la mancata tempestiva impugnazione dell’atto amministrativo e la sua successiva impugnazione per saltum consentano di eludere l’onere di impugnare l’atto nel termine decadenziale. Il giudice amministrativo deve quindi verificare la corrispondenza tra i motivi dedotti in via gerarchica e quelli articolati in sede giurisdizionale, rilevando d’ufficio l’eventuale difetto ai sensi dell’art. 73, terzo comma, cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il 13.1.2025 ha chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura ha dichiarato l’istanza inammissibile con provvedimento notificato il 12.2.2025, sul rilievo che il permesso era stato rilasciato all’esito di parere della Commissione territoriale intervenuto il 9.10.2023, dunque dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, e che non ricorrevano le condizioni previste per la conversione.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto, deducendo un’unica censura di erronea applicazione di legge e sostenendo che la richiesta di protezione era stata presentata il 16.12.2022, prima del d.l. n. 20/2023, e che il ritardo nel rilascio non era a lui imputabile. Non intervenuta alcuna decisione nel termine di novanta giorni, ha proposto ricorso giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, cod. proc. amm., la questione di inammissibilità del ricorso per difetto di corrispondenza tra le censure proposte in sede gerarchica e quelle articolate in sede giurisdizionale.

Il giudice richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio contro la decisione formatasi sul ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi non proposti in quella sede, a meno che il termine per ricorrere contro l’atto originario non sia ancora decorso. La finalità è evitare che la mancata impugnazione dell’atto asseritamente illegittimo attraverso il rimedio giustiziale e la successiva impugnazione per saltum in via giurisdizionale costituiscano uno strumento per eludere il termine decadenziale. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 8419 del 2023, n. 6491 del 2018, n. 2286 del 2018, n. 3299 del 2015 e n. 1444 del 2012.

Nel caso concreto, la difesa svolta nel ricorso gerarchico muoveva dall’assunto che la richiesta di protezione speciale fosse stata presentata il 16.12.2022, prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, e che il permesso non fosse stato rilasciato entro tale data per causa imputabile all’Amministrazione.

Nel ricorso giurisdizionale, invece, il ricorrente ha fondato le censure sul diverso assunto che la medesima data del 16.12.2022 corrisponderebbe a quella di rilascio del permesso, di cui egli sarebbe stato quindi titolare già all’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023. La prospettazione risulta dunque fondamentalmente diversa da quella sostenuta in via gerarchica.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta in considerazione della mancata costituzione difensiva dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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