Condono edilizio in fascia costiera: no affidamento e silenzio-assenso senza requisiti sostanziali (TAR Sicilia n. 2486 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lungo tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono edilizio non è idoneo a radicare alcun legittimo affidamento sulla regolarizzabilità di opere abusive, né impone all’amministrazione una motivazione rafforzata sulle ragioni di pubblico interesse. Nei procedimenti di sanatoria straordinaria il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo decorso del termine, ma presuppone la contestuale sussistenza di tutti i requisiti e presupposti sostanziali richiesti dalla legge. Nella fascia di inedificabilità assoluta costiera l’ipotesi derogatoria delle opere destinate alla diretta fruizione del mare ricomprende soltanto le strutture necessarie affinché la collettività, e non singoli gruppi, possa fruire del mare e della fascia costiera. Un manufatto destinato ad attività personali, ancorché connesso alla pesca, non integra tale ipotesi e resta insuscettibile di condono. Quanto alla motivazione per relationem, la disponibilità degli atti richiamati non impone l’allegazione materiale al provvedimento, essendo sufficiente la loro accessibilità secondo legge.
Il Fatto
La ricorrente acquista con atto di compravendita un immobile sito nel Comune di Santa Marina Salina. Il dante causa aveva ricavato, in variante rispetto a un fabbricato regolarmente assentito, un deposito per attrezzi da pesca interrato per oltre il 50%, suddiviso in tre vani comunicanti, di superficie pari a mq. 21,36, e aveva presentato istanza di condono edilizio ex lege n. 47 del 1985, versando la relativa oblazione.
Dopo il parere paesaggistico favorevole della Soprintendenza, il Comune ha avviato il preavviso di rigetto sul presupposto della localizzazione dell’opera nella fascia di inedificabilità di cui all’art. 15, lett. a), legge reg. Sic. n. 78/1976, e ha poi respinto l’istanza. La ricorrente impugna la determina di rigetto davanti al TAR Sicilia, che respinge il ricorso. Il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione. L’opera consiste in un ampliamento con realizzazione di vani al piano seminterrato; la norma regionale impone l’arretramento di metri 150 dalla battigia, consentendo entro tale fascia solo opere e impianti destinati alla diretta fruizione del mare e la ristrutturazione senza alterazione dei volumi. Poiché l’intervento ha aumentato i volumi già realizzati, nessun ulteriore approfondimento istruttorio era dovuto, neppure sulla destinazione del manufatto.
Sul fronte motivazionale, il TAR richiama la concezione sostanziale e funzionale dell’obbligo di motivazione: esso è rispettato quando il destinatario è in grado di comprenderne le ragioni e di accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità agli artt. 24 e 113 Cost. Quanto alla motivazione per relationem, la disponibilità richiesta dall’art. 3 legge n. 241/1990 non postula l’allegazione materiale dell’atto richiamato, ma solo che esso sia reso accessibile a norma di legge. L’istanza di accesso della ricorrente ha incontrato un silenzio-rigetto non impugnato, con conseguente consolidarsi del diniego.
Il secondo motivo concerne il preteso effetto “sanante” del tempo, oltre trentasette anni dall’istanza. Il Collegio lo ritiene infondato: non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva, né il mero decorso del tempo impone una motivazione rafforzata. Il limite di natura oggettiva rende inoltre irrilevante la divaricazione soggettiva tra autore dell’illecito e acquirente, che subentra nella situazione di precarietà del bene.
Il terzo motivo riguarda la qualificazione del manufatto e la formazione del silenzio-assenso. La ricorrente ammette che l’opera ricade nella fascia dei 150 metri ed è stata realizzata dopo il 31 dicembre 1976. Il Collegio esclude che il deposito attrezzi da pesca sia funzionale alla diretta fruizione del mare: la deroga all’inedificabilità assoluta copre solo le strutture necessarie alla fruizione collettiva, come chiarito dalla Circolare A.R.T.A. n. 2/1992 e da C.G.A.R.S. n. 566 del 9 luglio 1997. Il manufatto serve invece attività personali del pescatore.
Infine, in assenza dei requisiti sostanziali non può formarsi alcun titolo abilitativo per silentium: il decorso del termine non supplisce al difetto delle condizioni di legge. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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