Calunnia: dolo di incolpazione e insindacabilità della motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 34671 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di calunnia non è configurabile a titolo di dolo eventuale, poiché la formula normativa «taluno che egli sa innocente» di cui all’art. 368 cod. pen. esige la consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato. La verifica del rispetto del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio non è sottratta al sindacato di legittimità, ma, in mancanza di diretta valutazione delle prove, può essere condotta solo attraverso il controllo dell’argomentazione giudiziaria, restando preclusa alla Cassazione la sovrapposizione di una propria ricostruzione a quella di merito. La violazione della regola può essere dedotta unicamente eccependo la manifesta illogicità del discorso giustificativo o l’incompletezza e inesattezza dei dati probatori, tali da ridondare in contraddittorietà della motivazione.

Il Fatto

La vicenda processuale trae origine da una segnalazione presentata dalla ricorrente ai Carabinieri, con cui veniva denunciato un soggetto per spaccio di sostanze stupefacenti e altri delitti. All’esito del giudizio di primo grado, il G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata, con decisione del 30 settembre 2020, aveva condannato l’imputata per il reato di calunnia.

La Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della pronuncia, ha concesso le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena, confermando la condanna e la sussistenza del dolo di incolpazione. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omissione e l’apparenza della motivazione nonché la violazione di legge in relazione all’art. 368 cod. pen., contestando il mancato esame della versione alternativa offerta dall’imputata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’elemento soggettivo del reato di calunnia. Ribadendo un orientamento consolidato — richiamato mediante i precedenti Sez. 3 n. 22629 del 2025, Sez. 6 n. 4112 del 2016 e Sez. 6 n. 16645 del 2009 — i giudici di legittimità affermano che il dolo di calunnia non può consistere nel dolo eventuale. La formula normativa richiede infatti la consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato, non essendo sufficiente la mera formulazione di addebiti temerari.

Nel caso di specie, la Corte rileva come i giudici di appello abbiano argomentato in modo coerente la sussistenza dell’elemento psicologico, valorizzando specifici elementi indiziari: il dato temporale della segnalazione, coincidente con il giorno di un’udienza che coinvolgeva le famiglie delle parti; la dichiarazione resa agli operanti di essere «sicurissima» del fatto denunciato; le plurime e contraddittorie spiegazioni offerte dall’imputata in ordine alle proprie fonti di conoscenza.

Il percorso argomentativo dei giudici di merito, secondo la Cassazione, non presenta cesure logiche né incoerenze e resta pertanto intangibile nel giudizio di legittimità. La ricorrente si duole in realtà della pretesa violazione del canone del ragionevole dubbio, ma tale criterio, sebbene non sottratto al sindacato di legittimità, può essere verificato solo mediante il controllo dell’argomentazione giudiziaria.

La Corte richiama in proposito i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 12 del 2000 e n. 16 del 1996, nonché da Sez. 4 n. 34385 del 2024 e Sez. 5 n. 32065 del 2024, secondo cui il giudizio di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ma solo verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, essendo il primo motivo meramente fattuale e il secondo generico e manifestamente infondato. I motivi aggiunti restano travolti ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., e la formazione del giudicato sostanziale preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *