Motivo generico in appello non specificato in Cassazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 9097 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di appello formulato in modo generico è affetto da inammissibilità originaria e non attiva alcun onere motivazionale in capo al giudice del gravame. Ne consegue che la questione non dedotta in termini specifici con i motivi di appello non può essere proposta per la prima volta in Cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. L’omessa pronuncia del giudice di secondo grado su un motivo generico, proposto insieme ad altri specifici, non è censurabile in sede di legittimità. Sarebbe del resto privo di senso l’annullamento con rinvio per l’esame di un motivo destinato, in sede di rinvio, alla declaratoria di inammissibilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Pisa nei confronti del ricorrente per i delitti di tentata rapina aggravata e di lesioni. L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre censure: l’errata qualificazione giuridica del fatto in tentata rapina anziché in furto, per assenza del nesso causale tra violenza e sottrazione del cellulare; la mancata disapplicazione della recidiva ex art. 99, quinto comma, cod. pen.; il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso. In via preliminare la Corte rilevava che le conclusioni difensive erano state trasmesse tardivamente, meno di ventiquattro ore prima dell’udienza, in violazione del termine di cinque giorni fissato dall’art. 611 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La prima censura è dichiarata manifestamente infondata. Il ricorrente oppone una ricostruzione alternativa dei fatti, smentita dalle emergenze processuali. Il verbalizzante ha riferito di aver osservato lo scontro e l’inseguimento, con la persona offesa che bloccava l’imputato, il quale reagiva colpendola per garantirsi la fuga. La persona offesa ha inoltre riferito di essere stata colpita, prima dell’arrivo dei militari, proprio per la sottrazione del cellulare, poi effettivamente ritrovato in possesso dell’imputato. Non emergono perciò ragioni per dubitare della funzionalità della violenza all’impossessamento prima e alla fuga dopo.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. Con l’atto di appello la difesa si era limitata a invocare l’esclusione della recidiva, senza esplicitare le ragioni della richiesta. La Corte qualifica quella doglianza come richiesta generica, priva di effetto devolutivo e incapace di generare un obbligo motivazionale in capo al collegio del gravame.
Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso che deduca una questione non oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione in gravame di una censura illustrata in termini specifici solo con il ricorso (Sezione 2, n. 34044 del 20.11.2020, Tocco; Sezione 2, n. 29707 del 08.03.2017, Galdi). Il difetto di motivazione della sentenza di appello su motivi generici, proposti insieme ad altri specifici, non può formare oggetto di ricorso, poiché quei motivi restano viziati da inammissibilità originaria anche se il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato la relativa sanzione (Sezione 5, n. 44201 del 29.09.2022, Testa; Sezione 6, n. 20522 del 08.03.2022, Palumbo). Il rinvio al giudice di secondo grado sarebbe inutile, perché in quella sede il motivo sarebbe comunque dichiarato inammissibile.
Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale ha reso motivazione idonea sul trattamento sanzionatorio e ha negato le attenuanti generiche in assenza di elementi valorizzabili. La difesa non indica in ricorso alcun elemento concreto, limitandosi a un apodittico riferimento al ravvedimento e senza confrontarsi con la motivazione che ha valorizzato l’assenza di resipiscenza e l’atteggiamento non collaborativo dell’imputato. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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