Inammissibile il motivo che ripropone doglianze di fatto già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 24420 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che riproponga le stesse ragioni di fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, poiché la mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione integra la causa di inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La valutazione discrezionale sul giudizio di comparazione tra circostanze opposte, se sorretta da motivazione adeguata e non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, sfugge al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente è stata dichiarata responsabile del reato di truffa e condannata in primo grado; la Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 09.05.2025, ha confermato il giudizio di responsabilità e il giudizio di equivalenza tra circostanze opposte.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato e, con il secondo, il vizio di motivazione sul giudizio di comparazione tra circostanze.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo, osserva la Corte, non è formulato nei termini consentiti dalla legge perché si sostanzia in mere doglianze in punto di fatto, estranee al giudizio di legittimità, ed è altresì generico, riproponendo argomenti già esaminati e disattesi dal giudice del gravame.
La Corte ribadisce che la mancanza di specificità del motivo si desume dalla assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente, in altri termini, deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, confutandone specificamente i passaggi, non limitarsi a riproporre le tesi già respinte.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esposto con motivazione esente dal vizio dedotto le ragioni del proprio convincimento, applicando corretti argomenti giuridici ai fini della declaratoria di responsabilità e della sussistenza del reato, con specifica disamina delle risultanze probatorie e piena integrazione della fattispecie, sotto il profilo materiale e soggettivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio per cui il giudizio di comparazione tra circostanze opposte implica una valutazione discrezionale tipica del merito, che sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione: tale è quella che, per giustificare la soluzione di equivalenza, la ritenga la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. La Corte richiama, sul punto, Sezioni Unite n. 10713 del 25.02.2010 e Sez. II n. 31543 del 08.06.2017. Nel caso esaminato, il giudizio di equivalenza risulta condiviso dai giudici di appello in considerazione delle modalità dei fatti e della loro reiterazione in un breve arco temporale.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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