Il contrasto di giudicati può investire anche l’elemento soggettivo del reato (Cass. pen. Sez. 2 n. 3315 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inconciliabilità dei fatti storici rilevante ai fini dell’accesso alla revisione non è circoscritta ai soli profili oggettivi della condotta, potendo investire anche l’elemento soggettivo del reato quando la dimostrazione di quest’ultimo risulti costruita su specifici dati fattuali la cui esistenza sia stata successivamente esclusa da una diversa decisione. Il giudice della revisione, prima di dichiarare l’inammissibilità dell’istanza, è tenuto a verificare se la pronuncia assolutoria sopravvenuta abbia negato la sussistenza di quegli elementi di fatto che avevano sorretto l’affermazione della colpevolezza quanto al versante psicologico. Il mero riferimento alla carenza dell’elemento psicologico quale ratio dell’assoluzione non è risolutivo, dovendosi accertare se tale esito sia dipeso dall’esclusione di fatti storici ritenuti sussistenti nella sentenza irrevocabile di condanna. Il giudice deve operare un puntuale raffronto sostanziale tra le prove sopravvenute e il materiale probatorio che ha sorretto la condanna, valutando se i nuovi apporti istruttori siano idonei a incrinare l’impianto dimostrativo della decisione passata in giudicato; ove confermi il provvedimento impugnato, è tenuto a una motivazione “rafforzata”.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto istanza di revisione avverso un decreto penale di condanna emesso dal GIP per il delitto di truffa. A fondamento dell’istanza, ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha dedotto un contrasto di giudicati, segnalando una sopravvenuta sentenza assolutoria pronunciata con la formula “il fatto non costituisce reato” e un decreto di archiviazione, entrambi relativi a episodi di truffa analoghi e temporalmente contigui. Ha inoltre sollecitato l’acquisizione di prove nuove, tra cui una chat WhatsApp e documentazione sanitaria. La Corte di Appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza, ritenendo insussistente il contrasto poiché l’assoluzione sarebbe dipesa da una carenza dell’elemento psicologico limitata a quel singolo episodio.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, censurando la motivazione della Corte territoriale come apodittica e non coerente con il principio di diritto secondo cui l’inconciliabilità dei fatti storici può investire anche l’elemento psicologico del reato. Ha richiamato il precedente di Sez. 5, n. 13777 del 2020, confermato da Sez. 2, n. 16132 del 2025, affermando che il giudice della revisione deve verificare se la pronuncia assolutoria abbia negato i fatti storici che avevano sorretto l’affermazione di colpevolezza, anche sotto il profilo soggettivo, dovendo accertare se l’esito assolutorio sia dipeso dall’esclusione di quei fatti. La qualificazione astratta della formula assolutoria non è sufficiente a escludere il contrasto.

La Corte ha inoltre rilevato che la discrasia decisoria tra episodi del tutto sovrapponibili, maturati nel medesimo arco temporale e commessi con modalità esecutive identiche, imponeva un esame non meramente formale della sua incidenza sulla tenuta del giudicato. Quanto alle prove nuove, ha ribadito che il vaglio di ammissibilità non può limitarsi a una verifica formale della loro “novità”, ma richiede un puntuale raffronto sostanziale con il materiale probatorio già scrutinato, come affermato da Sez. 5, n. 7217 del 2018, Sez. 2, n. 29373 del 2020 e Sez. 2, n. 41437 del 2025. La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia valutazione, anche incidentale, sulla decisività della chat e della documentazione sanitaria prodotte.

La Corte ha infine precisato che, nel giudizio di revisione, grava sul giudice uno stringente onere argomentativo: ove intenda confermare la condanna nonostante l’allegata inconciliabilità tra accertamenti, deve fornire una motivazione “rafforzata”, esplicitando le ragioni per cui i nuovi elementi non incidono sulla tenuta dell’affermazione di responsabilità, come stabilito da Sez. 3, n. 48344 del 2017 e Sez. 5, n. 43631 del 2023. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha eluso tale doveroso scrutinio, limitandosi ad affermare che il dolo ben potrebbe ravvisarsi in uno solo degli episodi, senza chiarire perché le prove sopravvenute fossero prive di attitudine dimostrativa. L’ordinanza è stata quindi annullata con rinvio alla Corte di Appello di Trento, competente ai sensi dell’art. 634, comma 2, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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