Progetto di vita e obbligo di motivazione sulle richieste del disabile (TAR Sicilia n. 1209 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Progetto di vita, di cui all’art. 14 legge n. 328/2000, costituisce lo strumento vincolato di presa in carico globale della persona con disabilità e deve garantire un percorso unitario, personalizzato e continuativo. Pur essendo frutto di attività tecnico-discrezionale, la sua redazione deve valorizzare le proposte, le istanze, le esigenze e le aspirazioni della persona disabile e della sua famiglia, che vanno integralmente valutate. Il mancato accoglimento di tali richieste, ove non ne sia imposto l’integrale soddisfacimento, esige un’esplicita e congrua motivazione. Il sindacato del giudice amministrativo non si esaurisce quindi nei limiti della manifesta irragionevolezza, poiché la protezione della persona disabile deve essere assicurata con interventi idonei a evitare regressioni non recuperabili. La concessione in sede cautelare del rinvio a nuova determinazione dell’Amministrazione rende improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di tutore di una persona affetta da disabilità intellettiva grave, disturbo dello spettro autistico e ulteriori patologie, ha agito per l’annullamento del Progetto di vita predisposto dal Comune d’intesa con l’Azienda Sanitaria Provinciale e consegnato nel novembre 2024. Il progetto era stato adottato in ottemperanza a una precedente sentenza di condanna dell’Amministrazione a provvedere in modo espresso sull’istanza presentata dal tutore.

Lamentata l’incongruenza tra il progetto e lo specimen elaborato dai familiari con i medici specialisti, il Tribunale ha dapprima sospeso in via cautelare le determinazioni impugnate, onerando le Amministrazioni del riesame. Ad esito di tale incombente è stato versato in atti un secondo Progetto di vita, impugnato con motivi aggiunti. La nuova istanza cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris, ma l’ordinanza è stata riformata in appello cautelare dal C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale ha rilevato d’ufficio un profilo di improcedibilità del ricorso introduttivo. L’adozione di nuove determinazioni, sostitutive integrali di quelle gravate, in esecuzione del dictum cautelare di rinvio all’Amministrazione, dà vita a un nuovo assetto del rapporto e fa venir meno l’interesse alla decisione. Il Collegio richiama sul punto TAR Lazio, Roma, Sez. I, sent. 08.09.2025, n. 16060, e dichiara il ricorso introduttivo improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Passando ai motivi aggiunti, il Tribunale ha preliminarmente dato conto dell’orientamento che riconduce le determinazioni dell’Amministrazione alla discrezionalità tecnica, sindacabile solo per difetto d’istruttoria, illogicità e incongruità, richiamando TAR Sicilia, Catania, Sez. III, sent. 20.01.2025, n. 182 e altri precedenti conformi. Tale indirizzo va però rivisto, come chiarito dal C.G.A.R.S., per dare corpo agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., nell’interpretazione della Corte cost. n. 215 dell’08.06.1987.

Secondo la Consulta, la protezione della persona disabile deve essere caratterizzata da interventi idonei a evitare regressioni non recuperabili. L’art. 14 legge n. 328/2000, integrato dalla legge n. 112/2016 e dal d.lgs. n. 62/2024, e la Convenzione O.N.U. del 2006 assegnano al Progetto di vita una funzione vincolata di presa in carico globale, volta ad assicurare effettività ai diritti fondamentali.

Ne consegue che le proposte e le esigenze della persona disabile e della famiglia, pur non esigendo pedissequo recepimento, vanno valutate integralmente e poi recepite o rigettate con esplicita e congrua motivazione. Il provvedimento gravato con i motivi aggiunti non esplicita le ragioni del mancato accoglimento delle richieste: è pertanto annullato, con salvezza delle nuove determinazioni nel rispetto del vincolo conformativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *