Terzo condono e abusi maggiori in zona vincolata restano non sanabili (Cons. Stato n. 2177 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel c.d. terzo condono edilizio, disciplinato dalla legge n. 326/2003, non sono sanabili le opere realizzate senza titolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, allorché l’intervento integri un abuso maggiore per realizzazione di nuove superfici e nuovi volumi. Il diniego di condono, ove legittimo e vincolato, non può essere contraddetto dall’accoglimento delle censure proposte avverso la presupposta ordinanza di demolizione, stante la stretta connessione tra i due provvedimenti. Il richiamo a un condono precedentemente assentito sulla medesima area è inconferente, perché riferito a disciplina diversa e a presupposti differenti. La motivazione del diniego può dirsi adeguata quando consente di individuare il vincolo ostativo e la consistenza dell’edificazione abusiva.
Il Fatto
Il Comune ha respinto due istanze di condono presentate dai ricorrenti per la realizzazione di unità immobiliari con pertinenze, e ha poi emesso una ordinanza di demolizione con ordine di ripristino dello stato dei luoghi. I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Campania i dinieghi e l’ordinanza demolitoria, deducendo l’erroneità dei presupposti, la carente istruttoria e il difetto di motivazione, anche in ragione del fatto che su parte del medesimo immobile era stato in passato assentito un diverso condono.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso, ritenendo non sanabili nel terzo condono le opere realizzate in zona soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico e inconferente il confronto con la precedente sanatoria. I soccombenti hanno proposto appello, censurando l’omessa pronuncia su un profilo di doglianza e l’errore di valutazione nel rigetto delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui si assume la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancato esame della censura relativa alla genericità dell’ordinanza demolitoria, non avere essa determinato la consistenza delle opere da abbattere. La doglianza non è accolta: la sentenza di prime cure va valutata nel complesso delle sue motivazioni, e comunque l’avvenuto accertamento della legittimità e vincolatività dei dinieghi di condono rende logicamente incompatibile l’accoglimento delle censure avverse all’ordinanza demolitoria.
Il ragionamento poggia sulla presupposizione tra i due provvedimenti: se il diniego di sanatoria è legittimo, l’ordine di demolizione ne costituisce conseguenza coerente, sicché non può essere travolto. La Corte esclude così che la connessione tra atti possa essere spezzata in sede di gravame.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ribadisce come l’edificazione oggetto di causa sia totalmente abusiva, di rilevanti dimensioni in termini di superficie e volumi, e pacificamente ubicata in zona paesaggisticamente vincolata. Su queste premesse è corretta l’affermazione dell’inapplicabilità del terzo condono ex legge n. 326/2003 nelle aree vincolate in presenza di abusi maggiori, categoria in cui rientra l’intervento contestato.
Il richiamo alla sanatoria precedentemente rilasciata sulla medesima area è ritenuto inconferente: la verifica va condotta solo sui presupposti della disciplina del terzo condono, e la mera adozione di un precedente provvedimento non vincola l’amministrazione in ordine a istanze differenti. Parimenti infondata è la censura sull’incompletezza dell’ordinanza demolitoria, poiché il dato testuale e il complesso degli atti depositati offrono una descrizione precisa ed esaustiva delle opere da demolire.
L’appello è pertanto respinto e la sentenza di primo grado confermata. Gli appellanti sono condannati alla refusione delle spese del grado, quantificate in euro 4000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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