Assunzioni obbligatorie: il requisito dello stato di disoccupazione al momento della selezione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 287 del 06.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti alle categorie protette, ai sensi della l. n. 68/1999, la sussistenza dello stato di disoccupazione costituisce requisito indefettibile per la partecipazione alla procedura selettiva e la sua verifica da parte dell’amministrazione non integra esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma mera attività accertativa. Ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 150/2015, ratione temporis applicabile, lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi, senza che assuma rilievo il livello di reddito, essendo il riferimento temporale collegato alla durata complessiva del rapporto e non al superamento di una soglia annua di sei mesi di attività lavorativa.

Il Fatto

Il lavoratore, iscritto nelle liste di collocamento mirato di cui alla l. n. 68/1999, aveva partecipato a una procedura di assunzione indetta dal Comune per quattro unità appartenenti alle categorie protette, risultando vincitore. Il Tribunale aveva accolto la sua domanda di assunzione, ma la Corte d’Appello, in riforma, l’aveva rigettata, ritenendo che il lavoratore avesse perso il diritto all’iscrizione nelle liste a causa dell’espletamento di attività lavorativa al tempo dello svolgimento della procedura. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, in ragione della loro connessione, muovendo dalla censura relativa al vizio di ultrapetizione. Ha osservato che il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunziato di cui all’art. 112 c.p.c. riguarda solo l’ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della decisione, richiamando la giurisprudenza di legittimità.

Quanto al primo motivo, la Corte ne ha evidenziato l’inammissibilità, rilevando che il Comune non aveva esercitato alcun potere autoritativo o discrezionale, ma si era limitato a svolgere una mera attività di verifica dei requisiti di partecipazione, in particolare dello stato di disoccupazione. Ha inoltre escluso che la violazione di una circolare ministeriale o di una direttiva, in quanto atti interni o meri indirizzi, potesse costituire oggetto di denuncia per violazione di legge.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha rilevato il difetto di confronto con il decisum, poiché il lavoratore insisteva sulla regolarità dell’iscrizione alle liste, mentre la sentenza impugnata negava il presupposto dello stato di disoccupazione. Nel merito, ha chiarito che, in base all’art. 19 d.lgs. n. 150/2015, lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi, senza che assuma rilievo il reddito. La reintroduzione dei limiti reddituali è avvenuta solo con il d.l. n. 4/2019, non applicabile ratione temporis.

La Corte ha precisato che il riferimento ai sei mesi è inequivocabilmente collegato alla durata complessiva del rapporto di lavoro e non alla necessità di superare una soglia annua di attività lavorativa. Nel caso di specie, alla data del 5.2.2016 di approvazione della graduatoria, il lavoratore non era disoccupato, essendo stato licenziato solo successivamente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione e l’esito alternato dei giudizi di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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