Preavviso di segnalazione in area riservata e prova mediante SMS di alert (ABF Collegio di Milano n. 2082 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di segnalazioni ai Sistemi di Informazione Creditizia, l’obbligo di preavviso può essere assolto mediante pubblicazione della comunicazione nell’area riservata del cliente, purché tale modalità sia stata preventivamente concordata in contratto e specificamente approvata. L’onere probatorio dell’intermediario è integrato dalla prova della pubblicazione e dall’invio di un SMS di alert al numero indicato in sede di stipula, contenente specifico riferimento al caricamento del preavviso. La presunzione di conoscenza del destinatario è superata solo se questi provi l’impossibilità incolpevole di avere notizia della comunicazione. Il termine di 15 giorni si computa rispetto al momento in cui la segnalazione diviene visibile agli altri operatori, non alla data del suo primo caricamento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di tre contratti di finanziamento con l’intermediario, lamenta di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione prescritto dalla normativa di settore e chiede la cancellazione delle iscrizioni negative presso i Sistemi di Informazione Creditizia. Esperito infruttuosamente il reclamo, adisce il Collegio.

L’intermediario controdeduce che, per due rapporti, le segnalazioni non risultano più presenti in CRIF e CTC. Per il terzo, stipulato a maggio 2023 e poi estinto, sostiene di aver agito previo regolare preavviso, pubblicato nell’area clienti e accompagnato da un SMS di allerta. In replica il ricorrente contesta la sufficienza della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. e la genericità del preavviso, privo di riferimenti alla rata e ai tempi di rientro.

La motivazione del Collegio

Il Collegio prende atto che per i primi due finanziamenti l’intermediario ha offerto idonea evidenza probatoria dell’avvenuta cancellazione delle segnalazioni: sotto tale profilo va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La questione si concentra sul terzo rapporto. Il Collegio esamina le visure prodotte dal ricorrente, dalle quali emerge il primo ritardo e il suo divenire visibile agli altri operatori solo nei mesi successivi, con ingresso a sofferenza nel giugno 2024 e rientro in bonis nel settembre 2024. Il punto decisivo è la ricostruzione della modalità di consegna del preavviso.

L’intermediario documenta la pubblicazione della comunicazione, datata 13.02.2024, nell’area riservata in data 14.02.2024 e l’invio in pari data di un SMS di alert al cellulare contrattuale, coincidente con quello indicato in sede di stipula e contenente specifico riferimento al caricamento del preavviso. Il Collegio richiama la giurisprudenza ABF (Collegio di Roma nn. 8062/2024, 7906/2024, 6961/2024, 4840/2024 e 1308/2023; Collegio di Milano n. 11459/2022) e rileva che il Codice di Condotta approvato dal Garante il 12.09.2019, all’Allegato 1, ammette ulteriori modalità di consegna purché preventivamente concordate, tra cui la messa a disposizione in area riservata di home banking. L’art. 9 delle Condizioni Generali prevede tale modalità ed è stato specificamente approvato. La presunzione di conoscenza è superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole, che il ricorrente non offre.

Quanto alla tempestività, il Collegio verifica il rispetto del termine di 15 giorni rispetto alla visibilità delle segnalazioni: per la CTC la prima segnalazione negativa, risalente a febbraio 2024, è divenuta visibile da aprile 2024; per la CRIF, quella risalente a marzo 2024, da aprile 2024. Il termine risulta rispettato.

Infine, sulla genericità del preavviso dedotta solo in replica, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il preavviso è legittimo quando consente al destinatario di individuare il rapporto cui si riferisce e di regolarizzare la posizione (Collegio di Milano n. 8777/2025). Il preavviso in atti reca il numero del contratto, che è pertanto correttamente individuato. Il ricorso è quindi respinto nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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