Doveri di controllo dei consiglieri privi di deleghe e natura non penale delle sanzioni Consob (Cass. civ. Sez. 2 n. 6617 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per violazione dell’art. 94, comma secondo, t.u.f., la condotta dell’amministratore privo di deleghe operative è sanzionabile a titolo di omessa vigilanza quando non abbia impedito fatti pregiudizievoli di cui avrebbe potuto acquisire conoscenza esercitando i poteri connessi alla carica. L’obbligo di “agire in modo informato” ex art. 2381 c.c. non è rimesso alle segnalazioni degli amministratori delegati. Le sanzioni in questione non hanno natura penale, essendo escluse dal principio di retroattività della legge più favorevole. Il termine di decadenza ex art. 195 t.u.f. decorre dal momento in cui l’accertamento si traduce in conoscenza piena dell’illecito, valutato dal giudice di merito con apprezzamento incensurabile se motivato.
Il Fatto
La Consob, con delibera del 30.3.2017, applicava a un componente del consiglio di amministrazione di una banca popolare la sanzione amministrativa di euro 30.000 per la mancata rappresentazione, nei prospetti di offerta delle azioni relative a due aumenti di capitale del 2014, di informazioni necessarie agli investitori concernenti la determinazione del prezzo, la concessione di finanziamenti strumentali e la compravendita dei titoli. La Corte d’Appello di Venezia respingeva l’opposizione, ritenendo rispettato il termine di decadenza di 180 giorni e sussistente la responsabilità dell’amministratore pur in assenza di deleghe operative.
Avverso tale pronuncia l’interessato proponeva ricorso per cassazione con diciotto motivi, contestando la natura non penale delle sanzioni, la decorrenza del termine, l’applicazione della disciplina più favorevole e la sussistenza della colpa in capo a un consigliere non esecutivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso. In primo luogo, ha escluso che le sanzioni irrogate dalla Consob per violazione dell’art. 94 t.u.f. abbiano natura sostanzialmente penale, con conseguente applicazione della disciplina vigente al momento della consumazione dell’illecito e non del regime più favorevole successivamente introdotto. Tale conclusione si fonda sulla peculiarità delle sanzioni in esame, non assimilabili a quelle oggetto della sentenza Grande Stevens della Corte EDU, e sulla necessità di valutare l’afflittività in concreto, non in astratto.
Quanto al termine di decadenza di 180 giorni, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva considerato oggettivamente giustificate le attività istruttorie svolte tra il 2015 e il 2016, in ragione della complessità della materia e della connessione delle violazioni. Il momento dell’accertamento va individuato in quello in cui la constatazione si è tradotta o avrebbe potuto tradursi in accertamento, competendo al giudice di merito la valutazione della congruità del tempo utilizzato.
Quanto alla responsabilità dell’amministratore, la Corte ha chiarito che l’elemento della volontarietà si distingue dalla dolosità, essendo richiesto anche nella condotta colposa. Le norme regolamentari in materia di intermediazione finanziaria non costituiscono norme penali in bianco, ma esigono un’etero-integrazione del precetto consentita dalla riserva di legge. La complessa articolazione della struttura bancaria non può attenuare il potere-dovere di controllo di ciascun consigliere, che risponde per omissione “quoad functione” quando non previene o non elimina situazioni di criticità conoscibili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico.
L’art. 3 della legge n. 689/1981 struttura l’illecito amministrativo come illecito “di mera trasgressione”: provata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di dimostrare l’assenza di colpevolezza, senza che ciò vulneri la presunzione di innocenza. Il controllo sulle presunzioni è ammissibile in cassazione solo per verificare la plausibilità del percorso logico, non per rivalutare i fatti posti a base dell’inferenza.
Infine, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 91 c.p.c., legittimando la liquidazione delle spese in favore dell’amministrazione patrocinata da avvocati iscritti all’elenco speciale, secondo le tabelle vigenti.
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Nota della Redazione
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