L’inammissibilità dell’appello non può fondarsi sulla manifesta infondatezza dei motivi (Cass. pen. Sez. 3 n. 16290 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di specificità dei motivi l’appello che non enunci e non argomenti esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che l’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando i motivi difettino di specificità “intrinseca” (si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa) o di specificità “estrinseca” (non siano correlati alle ragioni della sentenza impugnata), ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale. La valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello non costituisce causa di inammissibilità, non essendo menzionata dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità, in considerazione dell’effetto devolutivo proprio del giudizio di appello.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Verbania aveva condannato l’imputato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 13 ottobre 2025, dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto dalla difesa, assumendo la genericità e l’aspecificità dei motivi, pur soffermandosi su alcune censure per dimostrarne la manifesta infondatezza. Avverso tale decisione l’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo nullità della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà della motivazione, rilevando il contrasto tra la declaratoria di inammissibilità e l’esame analitico dei motivi svolto nella stessa pronuncia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro dei principi in materia di specificità dei motivi di appello, richiamando il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016 (dep. 2017), secondo cui l’appello è inammissibile quando non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Ha precisato che il sindacato sull’ammissibilità, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi, non menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità: il giudice d’appello non può pertanto fare ricorso alla speciale procedura dell’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. in presenza di motivi manifestamente infondati ma caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca.
La Corte ha rammentato che il requisito della specificità implica non soltanto l’onere di dedurre le censure in relazione a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti le censure, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ha inoltre evidenziato come l’onere di specificità sia direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni della decisione impugnata sono state esposte, richiamando la giurisprudenza di legittimità che distingue tra specificità intrinseca ed estrinseca dei motivi.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che la Corte di Appello non ne ha fatto buon governo: da un lato ha sostenuto la genericità dei motivi, dall’altro si è soffermata su alcune censure per dimostrarne la manifesta infondatezza. La difesa aveva articolato l’atto di impugnazione in undici motivi, e dalla semplice lettura degli stessi emerge con chiarezza che non tutti sono connotati da genericità, tanto che il giudice di secondo grado ha ritenuto di confutarli, sia pure sinteticamente.
La Corte ha escluso che la decisione possa essere interpretata come un rigetto nel merito, atteso che sia nella motivazione sia nel dispositivo vi è esplicito riferimento alla categoria dell’inammissibilità. Ha infine precisato che il rilievo per cui le censure sarebbero state già esaminate e confutate dal giudice di primo grado, pertinente nel giudizio di cassazione, non può essere utilizzato nel giudizio di appello in considerazione dell’effetto devolutivo dei motivi di impugnazione, che consente e impone al giudice di secondo grado la rivisitazione dei capi e dei punti impugnati. Il carattere peculiare del giudizio di appello è proprio quello di avere ad oggetto la riproposizione delle medesime questioni respinte in primo grado e una nuova valutazione degli elementi probatori, sicché la riproposizione di questioni già disattese non è di per sé causa di inammissibilità. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.